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ART. 19
- AREA DELL'EMERGENZA
1. Costituisce
una specifica area di responsabilità affidata ad un dirigente medico,
all'interno della singola U.O.S.M.
2. Sono competenze di questa
area :
a) interventi sulle situazioni
di crisi;
b) gestione del Trattamento Sanitario
Obbligatorio (T.S.O.)
e dell'Accertamento Sanitario Obbligatorio
(A.S.O.).
3. Interventi sulle situazioni di
crisi. Devono essere predisposte opportune modalità atte ad
affrontare le situazioni di crisi, comunque incidenti sui livelli di salute
mentale, ferme restando in tale ambito le competenze di altre Unità
Operative della ASL specificamente deputate all'intervento sulle problematiche
della geriatria, della tossicodipendenza, alcool-dipendenza o emergenze
sociali, nonché le eventuali competenze delle istituzioni non sanitarie.
Gli interventi domiciliari di urgenza o di emergenza devono essere effettuati
sull'arco delle 24 ore, per l'intero anno solare. Per l'adempimento dei
compiti qui previsti, l'UOSM deve disporre di adeguati mezzi di trasporto.
L'intervento di urgenza o di emergenza sarà attuato con la partecipazione
del personale necessario, tenuto conto della normativa vigente in tema
di pronta disponibilità. Si applica all'attività di pronta
disponibilità la normativa sul comparto dell'emergenza. Le attività
di pronta disponibilità sono gestite in stretto collegamento funzionale
tra il personale presente nella sede dell'UOSM sull'intero arco temporale
indicato ed il personale reperibile. L'intervento oltre che sul paziente,
deve configurarsi come agire sul contesto dove la crisi si manifesta con
l'obiettivo di ridurre le dinamiche relazionali fonti di disagio e/o sofferenza.
Devono essere messe in atto tutte le iniziative finalizzate ad evitare
un ricovero ospedaliero che non faccia parte di un complessivo progetto
terapeutico. L'intervento per la risoluzione della crisi può prevedere
sia una presenza prolungata degli operatori al domicilio del paziente,
sia un suo temporaneo allontanamento dal contesto socio-familiare.
4. Centro Crisi. Quando, nella gestione
della crisi, si rende necessario un temporaneo allontanamento del
paziente dal contesto socio-familiare o si ravvede la necessità
di un momento terapeutico o farmacologico in situazione di residenzialità,l'intervento
può essere realizzato anche attraverso il CentroCrisi. A tale
fine deve prevedersi la predisposizione e l'attivazione, nell'ambito dell'UOSM,
di una struttura che assicuri una articolazione graduale e differenziata
dell'intervento integrato medico-psico-sociale nell'arco delle 24
ore per l'intero anno solare, con ricettività di regola di
un posto letto ogni 20.000 abitanti. La ricettività di tali strutture,
configurandosi alla stregua di un ricovero volontario, prevede, oltre alla
fornitura di beni e servizi necessari all'ospitalità, interventi
di tipo medico-farmacologico sia per patologie psichiatriche che per patologie
connesse o concomitanti. A tal fine, deve essere possibile disporre
di adeguate attrezzature e presidi e poter accedere, anche tramite consulenze,
alle altre risorse sanitarie dell'ASL sia deipresidi ospedalieri che dei
distretti. Al personale, attraverso specifici corsi obbligatori,
devono essere forniti appositi strumenti d'informazionee di formazione
sulla gestione delle crisi (crisi neurolettiche, stato di eccitamento con
agitazione psicomotoria, delirium, etc.) e sul contesto relazione che possano
aggravare tali situazioni critiche. Il personale deve essere in grado di
prevenire il verificarsi di atti aggressivi e gestire gli eventuali episodi
aggressivi in atto in modo da ridurre al minimo ipericoli per la propria
incolumità e i pericoli per l'incolumità degli altri utenti.
5. Gestione dell'Accertamento Sanitario
Obbligatorio e del Trattamento Sanitario Obbligatorio. Nell'esecuzione
dei progetti terapeutici sull'emergenza di cui al precedente punto "3",
l'UOSM deve attuare le seguenti procedure.
a) proposta, o convalida
delle proposte di Accertamento Sanitario Obbligatorio (ASO) e Trattamento
Sanitario Obbligatorio (TSO), tanto extra-ospedalieri, quanto in condizioni
di degenza ospedaliera, nonché attuazione delle relative procedure
amministrative, per quanto di competenza.
b) prestazione della necessaria assistenza
sanitaria nella fase di esecuzione della relativa ordinanza sindacale da
parte della polizia municipale;
c) in caso di avvenuto ricovero al mantenimento
dei costanti e necessari rapporti con la équipe curante del SPDC;
d) in caso di ASO o TSO non ospedaliero,
gestione complessiva del caso.
6. Gli interventi sull'emergenza
devono avvenire in collegamento molto stretto, anche attraverso un continuo
scambio d'informazioni e appositi protocolli scritti, con le altre strutture
dell'U.O.S.M. (CDR, SPDC, assistenza domiciliare, etc.), con i servizi
di urgenza ospedaliera e territoriale quali la guardia medica ed il servizio
trasporto infermi, e con i Vigili Urbani cui è dovuta l'esecuzione
dell'ordinanza di ricovero emessa dal sindaco.
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