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ART. 21
- AREA DI PSICOLOGIA
1.
Costituisce una specifica area di responsabilità affidata ad un
dirigente dell'area sanitaria (psicologo), all'interno della singola U.O.S.M.
2. L'area di psicologia agisce
in stretta interconnessione e collaborazione con le altre specifiche aree
dell'U.O.S.M, attuando interventi che, pur nella loro interdisciplinarietà,
tendono tutti all'attuazione del progetto terapeutico per il paziente.
3. Sono funzioni di tale area:
a) la psicodiagnostica (colloquio
clinico, test psicologici, osservazione sistematica, etc..);
b) la psicoterapia, sia rivolta al
singolo che a piccoli gruppi, alle coppie, alla famiglia etc., secondo
modelli che risultino, strategicamente, più funzionali alle esigenze
del Servizio;
c) l'attività di counseling, in
quella varietà di situazioni, in cui le situazioni personalie
la relazione con l'altro o il sociale, può essere fonte di disagioo
di difficoltà pratiche o esistenziali. L'attività di counseling
può essere svolta, in collaborazione, con l'area dell'adolescenza
e della psicogeriatria.
4. Collabora all'attività di
liaison, partecipando a corsi di formazione per il personale sanitario
e parasanitario in relazione ai loro rapporti con pazienti, specie in reparti
ad elevato stress.
5. Elabora proposte e partecipa
a programmi di prevenzione, di diagnosi, di ricerca, di formazione e di
riabilitazione.
6. Attiva metodi e strategie di
intervento per promuovere una gestione di relazioni interpersonaliil
più possibile libera da disturbi di comunicazione e tesa al migliore
utilizzo delle potenzialità e risorse dell'individuo,del gruppo
, o delle comunita'
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