ART. 27
- ORGANI DI GESTIONE ALL' INTERNO DELLE UOSM
1. Ogni
U.O.S.M. costituisce un Ufficio di Coordinamento interno con funzioni assimilabili
a quelle dell'Ufficio di Coordinamento del DSM.
2. Il Coordinamento viene
convocato almeno una volta al mese, dal responsabile dell'U.O.S.M., che
lo presiede e ne stabilisce, sentite le varie istanze, anche l'ordine delgiorno.
3. Ne fanno parte i Responsabili
dei diversi moduli nonché, 2 operatori, di cui uno appartenente
alla dirigenza non medica dell'area sanitaria o tecnica e l'altro appartenente
al comparto sanitario, eletti entro il 30 novembre di ogni biennio. Il
conferimento dell'incarico decorre dal gennaio dell'anno successivo.
4. In ogni area di responsabilità
devono essere attivate periodiche riunioni di gruppo tra i vari componenti
per una costruttiva discussione, confronto e valutazione delle scelte operate
e dei risultati raggiunti.
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