ART. 31
- REQUISITI GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL DSM AI FINI DEL MIGLIORAMENTO
CONTINUO DI QUALITÀ (MCQ)
1. Entro
sessanta giorni dall'adozione, da parte dell'ASL, del presente Regolamento,
verrà redatto, dal Coordinatore del DSM, sentiti i Responsabili
delle UU.OO.S.M., un documento denominato "Carta dei Servizi del DSM",
al quale sarà data la più ampia diffusione.
2. La Carta dei servizi del DSM,
indicherà gli obiettivi e le principali funzioni del Dipartimento
di Salute Mentale, delle UU.OO.S.M. nelle varie articolazioni territoriali
ed ospedaliere.
3. Il documento, nell'ambito
delle risorse disponibili, indicherà le attività principali
che il DSM si impegna a svolgere nei confronti degli utenti ed il tipo
dei rapporti che s'intende avere con i familiari, le associazioni di volontariato
e la popolazione in generale.
4. Il documento viene rivisto e
confermato o aggiornato almeno ogni 2 anni.
5. Il Responsabile del DSM e per
quanto di loro competenza i Responsabili delle UU.OO.S.M. devono
entro il 30 Novembre di ogni anno, formulare, nell'ambito del documento
generale del Dipartimento di Salute Mentale, il piano di attività
e gli obiettivi che ci si prefigge per l'anno successivo. In tale documento
devono essere almeno indicate:
a) le priorità del servizio
(categorie di utenti e programmi prioritari);
b) le principali strategie di intervento;
c) gli obiettivi specifici e verificabili
per l'anno successivo;
d) le scadenze di raggiungimentodi
tali obiettivi;
e) i responsabili/coordinatori dell'organizzazione
delle attività concernenti i singoli obiettivi.
6. Il Responsabile del DSM e per quanto
di loro competenza i Responsabili delle UU.OO.S.M., devono entro il 30
Aprile dell'anno successivo, formulare nell'ambito del documento generale
del Dipartimento di Salute Mentale, la relazione consuntiva sulle attività
svolte e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.
7. II Dipartimento di Salute
Mentale deve disporre di un ampio spettro di strutture (SPDC, Ambulatori,
Centri/Ospedali Diurni, Centri Residenziali, Appartamenti assistiti, Case
Famiglie per degenti), di spazi ed attrezzature adeguate a svolgere
i propri compiti istituzionali, soddisfacendo i requisiti minimi strutturali,
tecnologici e organizzativi richiesti per l'attuazione delle specifiche
attività (art.8, comma 4, d.l.vo 502/92 e successive modifiche ed
integrazioni.).
8. Le strutture possono essere
gestite direttamente. Alcune delle strutture o attività possono
essere gestite in convenzione, anche con Cooperative Sociali.
9. Il DSM svolge attività
di Miglioramento Continuo di Qualità (MCQ) anche per rilevare gli
esiti del proprio intervento. Partecipa a ricerche multicentriche sull'efficacia
degli interventi, promuove la formazione continua degli operatori
anche attraverso il coinvolgimento nella definizione di criteri e standards
per la valutazione delle attività svolte.
10. A tal fine viene attivato un
comitato per il Miglioramento di Qualità del Servizio presieduto
dal Coordinatore con la presenza di almeno un rappresentante per
ogni figura professionale. II comitato può giovarsi della presenzao
della consulenza regolare di un esperto di MCQ, e tiene una riunione almeno
ogni 2 mesi, con un ordine del giorno e verbale.
11. Il Comitato per il Miglioramento
di Qualità, promuove progetti di tipo sia prevalentemente organizzativo
(ad esempio riduzione dei tempi di attesa), sia tecnico--scientifici (ad
esempio relativi all'uso dei farmaci), sia di tipo relazioni pubbliche
(ad esempio inchieste e rilevazioni periodiche e campionarie, sulla soddisfazione
degli utenti e iniziative per migliorarla).
12. II Dipartimento, ai fini del
raggiungimento degli obiettivi di MCQ:
a) rende disponibile per ciascuna
categoria di personale una descrizione delle sue funzioni/responsabilità,
più ampia e dettagliata di quanto previsto dai contratti di lavoro,consapevole
che le funzioni e le responsabilità devono costituireun contributo
verso il raggiungimento degli obiettivi del servizio e non mera somma
rigida di mansioni;
b) promuove l'integrazione degli interventi
psicofarmacologici, psicoterapeutici e riabilitativi;
c) sollecita la formulazione per iscritto
di piani di trattamento individuali e sollecita la collaborazione dei pazienti
nella loro definizione;
d) attua iniziative e meccanismi per farsi
che in tutte le sue Unità le cartelle cliniche siano facilmente
reperibili, aggiornate, contengano valutazioni multidimensionali dei pazienti
(psicopatologiche, psicologiche, fisiche e sociali) e piani di trattamento
individuali;
e) incoraggia l'intervento dei volontari
e l'utilizzo da parte dei suoi utenti di risorse delle comunità
non sanitarie;
f) promuove e partecipa ad iniziative
di formazione dei medici di medicina generale su temi di salute mentale;
g) attua una politica di sostegno e di
coinvolgimento delle famiglie;
h) favorisce la costituzione e il funzionamento
di associazione di utenti e loro familiari;
i) Svolge programmi di informazione, di
sensibilizzazione e di coinvolgimento della popolazione sui problemi della
salute mentale;
j) promuove iniziative affinchè
tutti gli operatori abbiano il massimo rispetto nei confronti dei pazienti
che, nei limiti possibili, sono tenuti informati sulla diagnosi, sul trattamento
da effettuare, degli effetti collaterali dei farmaci e del decorso della
malattia e dei miglioramenti ottenuti;
k) promuove l'utilizzo di procedure scritte
o concordate e condivise che vengono applicate per la salvaguardia della
confidenzialità delle informazioni relative ai pazienti.
13. Il DSM deve disporre di un Sistema
Informativo, anche a livello delle varie UU.OO.S.M., che consenta di conoscere
l'incidenza e la prevalenza degli utenti in carico, e consenta, anche attraverso
l'analisi dei dati sia riferiti agli operatori, che agli utenti una migliore
definizione di strategie per il raggiungimento degli obiettivi. Il Sistema
informativo costituisce un elemento indispensabile per la descrizione e
la verifica degli obiettivi raggiunti.
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