ART.5 -
IL COORDINATORE
1.Il
Coordinatore dirige il Dipartimento di Salute Mentale. Viene nominatodal
Direttore Generale dell'A.S.L, su proposta motivata del Direttore Sanitario,con
riferimento alle capacità professionali in relazione alle funzionida
svolgere. E' scelto, anche in base all'art.19 ed all'art.26 co.2-quinquiesD.Lgs.29/93,
tra i dirigenti medici di II livello, specialisti in Psichiatriao branca
equipollente, responsabili di Unità Operative diSalute Mentale
della ASL.
2.
Il Coordinatore rimane in carica per cinque anni e può, in base
ai risultati di gestione, essere riconfermato.
3.Il
Coordinatore decade dall'incarico entro tre mesi dalla nominadel nuovo
Direttore Generale. Può essere riconfermato. E' tenutoa presentare,
entro 60 giorni dalla nomina del nuovo Direttore Generale,le dimissioni
dall'incarico.
4.Il Coordinatore
mantiene la responsabilità della propriaU.O.S.M., pur potendo delegare
alcune funzioni.
5.Il Coordinatore,
in base agli art. 3 co.2, art 17 ed art 20co.1 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n.29,dirige il D.S.M.:
a)
individuando gli obiettivi da raggiungere, stabilendone le priorità,le
risorse ed i programmi da attuare per il loro conseguimento;
b) gestendo
il budget economico di Dipartimento in riferimento al precedentecomma,
ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse, del contenimento
della spesa e di una migliore efficacia ed efficienzadegli interventi;
c) distribuendo
risorse e personale alle UU.OO.S.M ed alla Direzionedel DSM, assicurando
che siano efficientemente ed efficacemente acquisiteed impiegate in relazione
ai programmi e agli obiettivi da conseguire.
6.Il
Coordinatore, attua tutte le iniziative atte a realizzarele finalità
ed i compiti previsti dai precedenti art.1 ed art 2,avvalendosi della collaborazione
del Coordinamento del DSM.
7.Il
Coordinatore, sentito il Coordinamento del DSM, stabilisce glistandard
cui attenersi nel perseguire e raggiungere gli obiettiviprefissati.
8.Il
Coordinatore trasmette ai Responsabili di UOSM e dei gruppi distudio intermodulari,
nel rispetto dell'autonomia tecnico-funzionale, ledirettive ritenute necessarie
per l'attuazione delle decisioni assuntedagli organi di gestione dell'Azienda.
9.Il
Coordinatore svolge, nell'ambito dell'ASL, funzioni di consulenzatecnico-sanitaria
ed esprime pareri su tutti i provvedimenti inerenti allatutela ed alla
promozione della salute mentale anche sotto il profiloorganizzativo
e dell'allocazione delle risorse attinenti.
10.Predispone,
in collegamento con i dirigenti delle UU.OO.S.M, i programmidi lavoro del
D.S.M., ne verifica l'integrale esecuzione, intervenendoper eliminare eventuali
disfunzioni, impartendo le opportune disposizioniper la più funzionale
organizzazione ed il migliore impiego delpersonale assegnato al D.S.M.,
delineando con chiarezza le rispettive competenzee riducendo al minimo
i processi di burocratizzazione.
11.E'
responsabile del puntuale adempimento da parte dei Dirigentidi UU.OO.S.M.
delle decisioni adottate dagli organi di gestione dell'Azienda.
12.Sottoscrive
e sottopone alla firma del Direttore Generale gli attia rilevanza esterna
predisposti dalle UU.OO.S.M. e firmati dai rispettiviDirigenti.
13.Il
Coordinatore rappresenta il naturale referente per gli organiregionali
e nazionali per tutte le problematiche inerenti alla tutela dellaSalute
Mentale.
14.Risponde
agli Organi di gestione dell'Azienda del corretto ed efficienteesercizio
delle funzioni a lui attribuite.
15.
Convoca e presiede il Coordinamento di D.S.M. e redige l'ordinedel giorno
tenendo conto di eventuali istanze.
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