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OPG, OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO
di
Franco Scarpa ( Montelupo Fiorentino)

  • Introduzione
  • Strutturazione interna degli OPG
  • Sanitarizzazione degli OPG
  • Problemi
  • Formazione del personale
  • Rapporti con i Servizi Psichiatrici Territoriali
  • Proposte per una Riforma
  • Conclusioni
  • Appendice I ( proposta di legge)
  • Appendice II ( proposta di legge)

  • APPENDICE II

    Proposta di legge delle Regioni Emilia Romagna e Toscana.

    Superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), nuova disciplina della imputabilità, del difetto della stessa, della sentenza di assoluzione per tale causa e delle misure conseguenti, della perizia psichiatrica e della ammissibilità della revisione della sentenza di assoluzione.

    Capo primo.
    Dell'imputabilità
    Art.1
    Capacità di intendere e di volere.
    Imputabilità. Vizio di mente.
    Imputabilità. Vizio di mente.
    Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.
    Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.
    2. 2. E' imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere.
    E' imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere.
    3. 3. Non è imputabile chi nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, ivi compresa quella derivante da cronica intossicazione da sostanze psicotrope o psicoattive, o per grave anomalia psichica o per grave menomazione sensoriale, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere e di volere.
    di mente da escludere la capacità di intendere e di volere.
    4. 4. Agli effetti della legge penale, non è capace di intendere di volere chi commette un atto previsto dalla legge come reato, se tale atto è il frutto di una grave alterazione dell'esame di realtà, o se il suo comportamento non è coscientemente determinato.
    Art. 2
    Disposizioni abrogate
    La disciplina che precede sostituisce ed abroga quella contenuta negli artt. 85, 88, 89, 91, comma 2, 94, 95 e 96 del Codice Penale.
    Capo secondo
    Le misure di sicurezza personali nei confronti dei soggetti maggiori di età
    Art. 3
    Applicazione di misure di sicurezza
    Nei confronti di chi è ritenuto, con sentenza di assoluzione, non imputabile per incapacità di intendere e di volere in ordine alla commissione, quando era maggiore di età, di un fatto previsto dalla legge come reato, il giudice applica misure di sicurezza se ne accerta la pericolosità sociale.
    se ne accerta la pericolosità sociale.
    2. 2. Le misure di sicurezza non si applicano se si tratta di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la sola pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza è comunicata al Servizio sanitario pubblico, per accertare la possibilità di eventuali progetti di trattamento.
    tenza è comunicata al Servizio sanitario pubblico, per accertare la possibilità di eventuali progetti di trattamento.
    3. 3. Agli effetti della presente legge, si considera socialmente pericolosa la persona non imputabile che ha commesso taluno dei fatti indicati nel comma 1, quando è probabile che commetta nuovi fatti previsti dalla legge come delitto. La pericolosità sociale va sempre accertata in concreto, avuto riguardo:
    a ) alla gravità del fatto commesso, valutata anche con riferimento all'art. 133, comma 1, c.p., o alla circostanza che il reato rappresenti reiterazione di precedenti condotte di particolare rilievo;
    b ) alle condizioni che hanno determinato la incapacità di intendere o di volere, al rilievo ed alla attualità delle stesse, ai possibili interventi terapeutici ed alla adesione o meno del soggetto a tali progetti;
    c) alla concreta situazione relazionale ed ambientale del soggetto, anche in conseguenza del reato commesso.
    c) alla concreta situazione relazionale ed ambientale del soggetto, anche in conseguenza del reato commesso.
    4. 4. L'accertamento della pericolosità sociale deve essere rinnovato prima di procedere alla esecuzione della misura di sicurezza.
    Art. 4
    Le misure di sicurezza
    Le misure di sicurezza personali nei confronti di persone maggiori di età assolte per incapacità di intendere e di volere sono:
    a - l'assegnazione ad apposito istituto in regime di custodia;
    b - l'affidamento al servizio sociale.
    b - l'affidamento al servizio sociale.
    2. 2. Il giudice, accertata la pericolosità sociale, con la sentenza di assoluzione ordina la misura di sicurezza dell'assegnazione in istituto, nei confronti di chi è stato assolto per avere commesso un reato per il quale la legge prevede nel massimo una pena non inferiore ad anni 10 di reclusione. Nei casi in cui la legge prevede nel massimo una pena inferiore, ordina la misura di sicurezza dell'affidamento al servizio sociale, ordina comunque l'assegnazione in Istituto se ricorrono particolari indicazioni in senso contrario alla applicazione dell'affidamento al Servizio Sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 3.
    Art. 5
    Le misure di sicurezza dell'assegnazione in istituto per soggetti assolti per incapacità di intendere e di volere.
    In ogni regione devono essere organizzati istituti di assegnazione per i soggetti assolti per incapacità di intendere e di volere con l'esclusiva funzione dell'esecuzione di tale misura di sicurezza.
    In ogni regione devono essere organizzati istituti di assegnazione per i soggetti assolti per incapacità di intendere e di volere con l'esclusiva funzione dell'esecuzione di tale misura di sicurezza.
    2. 2. Gli istituti devono essere di ridotte dimensioni, ospitare un numero limitato di ricoverati, comunque non superiore a trenta, ed essere organizzati per lo svolgimento della funzione terapeutica nei confronti degli stessi, dovendo altresì garantirne la custodia.
    odia.
    3. 3. Per due regioni confinanti può essere organizzato un solo istituto di ricovero, quando, per il numero limitato di soggetti interessati, l'istituto stesso mantenga le caratteristiche indicate al n. 2.
    Per due regioni confinanti può essere organizzato un solo istituto di ricovero, quando, per il numero limitato di soggetti interessati, l'istituto stesso mantenga le caratteristiche indicate al n. 2.
    4. 4. Possono essere previste modalità di trattamento a vigilanza attenuata, da attuare nei confronti di quei soggetti per i quali risulti più avanzato il processo di attenuazione della pericolosità sociale, anche al fine di verificare e favorire tale processo.
    Possono essere previste modalità di trattamento a vigilanza attenuata, da attuare nei confronti di quei soggetti per i quali risulti più avanzato il processo di attenuazione della pericolosità sociale, anche al fine di verificare e favorire tale processo.
    5. 5. I soggetti da sottoporre alla misura di sicurezza sono assegnati all'istituto della regione di residenza o di quella in cui gli stessi hanno le loro relazioni familiari e sociali. L'assegnazione è operata dal Giudice che la dispone. Anche la modifica dell'assegnazione, proposta dai responsabili dell'Istituto è decisa dal Giudice.
    assegnazione, proposta dai responsabili dell'Istituto è decisa dal Giudice.
    6. 6. Il soggetto per il quale risultino eccezionali esigenze di sicurezza può essere assegnato, con provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria, reclamabile ai sensi dell'art. 14 ter L. 26 luglio 1975, n.354, ad un istituto di pena dotato di un centro psichiatrico di diagnosi e cura, previsto dal successivo art. 12.
    hiatrico di diagnosi e cura, previsto dal successivo art. 12.
    7. 7. Per ogni soggetto assegnato ai sensi dei commi 1 e 5 del presente articolo, viene predisposto ed attuato uno specifico programma di trattamento, in collaborazione col Servizio sanitario pubblico di competenza territoriale. A tal fine, al predetto servizio viene immediatamente comunicato l'avvenuto ricovero. Per l'attuazione del suddetto programma di trattamento, gli operatori del servizio citato accedono all'istituto e mantengono costanti contatti con i ricoverati.
    viene immediatamente comunicato l'avvenuto ricovero. Per l'attuazione del suddetto programma di trattamento, gli operatori del servizio citato accedono all'istituto e mantengono costanti contatti con i ricoverati.
    8. 8. Negli istituti predetti la gestione delle attività sanitarie è affidata al Servizio sanitario nazionale, che la svolge fruendo di autonomia organizzativa. La gestione del servizio di custodia esterna è affidato all'Amministrazione penitenziaria: il personale di tale servizio interviene all'interno dell'istituto ed a richiesta del responsabile del servizio sanitario. L'istituzione di tali strutture è di competenza delle Regioni, cui sono attribuite le relative risorse finanziarie. Con apposite convenzioni si regolano i rapporti tra il Servizio sanitario pubblico e l'Amministrazione penitenziaria.
    regolano i rapporti tra il Servizio sanitario pubblico e l'Amministrazione penitenziaria.
    9. 9. Per l'organizzazione di tali istituti, le Regioni hanno diritto ad utilizzare gli immobili dello Stato o di altri Enti pubblici, nel rispetto dei requisiti strutturali propri dell'edilizia sanitaria extraospedaliera, e devono fornire gli istituti di tutto il personale necessario e pluriprofessionale, adeguatamente preparato alle funzioni da svolgere.
    Art. 6
    La misura di sicurezza dell'affidamento al servizio sociale.
    La misura di sicurezza di cui al presente articolo consiste nell'affidamento dell'interessato al Centro Servizio Sociale adulti di cui all'art. 72 della L. 26 luglio 1975, n. 354. Tra le prescrizioni della misura di sicurezza deve essere inserita quella che impegna l'interessato a seguire, presso il servizio sanitario pubblico, un programma terapeutico e riabilitativo, proposto dal servizio pubblico ed adeguato alle sue condizioni.
    e impegna l'interessato a seguire, presso il servizio sanitario pubblico, un programma terapeutico e riabilitativo, proposto dal servizio pubblico ed adeguato alle sue condizioni.
    2. 2. All'esecuzione di tale misura di sicurezza si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'art. 47 della L. 26 luglio 1975, n. 354. Non sono applicabili le disposizioni di cui agli ultimi due commi di tale articolo.
    All'esecuzione di tale misura di sicurezza si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'art. 47 della L. 26 luglio 1975, n. 354. Non sono applicabili le disposizioni di cui agli ultimi due commi di tale articolo.
    3. 3. La competenza a definire il programma terapeutico e riabilitativo è del servizio sanitario pubblico, che ne segue l'andamento e ne riferisce periodicamente al Centro servizio sociale adulti, con una valutazione circa l'andamento complessivo e l'adesione al programma dell'interessato, anche ai fini della modifica delle prescrizioni in relazione all'evoluzione del programma stesso e delle condizioni del soggetto.
    programma dell'interessato, anche ai fini della modifica delle prescrizioni in relazione all'evoluzione del programma stesso e delle condizioni del soggetto.
    4. 4. Il servizio sanitario pubblico, deve disporre delle risorse organizzative, anche residenziali, indispensabili per l'attuazione dei programmi.
    Il servizio sanitario pubblico, deve disporre delle risorse organizzative, anche residenziali, indispensabili per l'attuazione dei programmi.
    5. 5. All'attuazione dei programmi concorrono gli enti territoriali secondo le proprie competenze in campo sociale ed assistenziale.
    All'attuazione dei programmi concorrono gli enti territoriali secondo le proprie competenze in campo sociale ed assistenziale.
    6. 6. Il ruolo organico dei centri di Servizio Sociale per adulti del Ministero di Grazia e Giustizia é aumentato di 180 unità.
    Art. 7
    Esecuzione, modifica e revoca delle misure di sicurezza: procedura di sorveglianza.
    La competenza all'adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo è del magistrato di sorveglianza. Si applicano gli artt. 677, 678, 679, 680, c.p.p.
    La competenza all'adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo è del magistrato di sorveglianza. Si applicano gli artt. 677, 678, 679, 680, c.p.p.
    2. 2. Il magistrato di sorveglianza, previo esame della pericolosità sociale attuale dell'interessato, dispone, ai sensi dell'art. 679, c.p.p., l'esecuzione della misura di sicurezza ordinata con la sentenza di assoluzione per incapacità di intendere e di volere. In questa sede la misura di sicurezza ordinata in sentenza può essere sostituita, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 4.
    . In questa sede la misura di sicurezza ordinata in sentenza può essere sostituita, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 4.
    3. 3. Il magistrato di sorveglianza accerta periodicamente la permanenza della pericolosità sociale del soggetto: se la stessa risulta venuta meno, revoca la misura di sicurezza; se risulta invece modificata, adegua alla medesima la misura di sicurezza in esecuzione, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 4. La decisione del magistrato di sorveglianza è adottata in base ai risultati dell'osservazione del soggetto durante l'esecuzione delle misure di sicurezza. In proposito riferiscono per la misura di sicurezza del ricovero in istituto, i responsabili dello stesso ed il servizio sanitario pubblico, che deve avere preso in carico l'interessato; per la misura dell'affidamento in prova, il Centro Servizio Sociale per adulti ed il servizio sanitario pubblico responsabile dell'attuazione del programma terapeutico.
    abile dell'attuazione del programma terapeutico.
    4. 4. L'accertamento di cui al comma precedente è attuato ogni anno, con decorrenza dall'inizio dell'esecuzione, per la misura di sicurezza del ricovero in istituto, ogni sei mesi, con analoga decorrenza, per la misura dell'affidamento in prova. Se l'interessato si sottrae all'esecuzione della misura, tali termini sono interrotti e decorrono nuovamente dal momento in cui l'esecuzione riprende.
    o si sottrae all'esecuzione della misura, tali termini sono interrotti e decorrono nuovamente dal momento in cui l'esecuzione riprende.
    5. 5. L'accertamento di cui sopra può essere anticipato in ogni momento su segnalazione del Servizio Sanitario, su richiesta dell'interessato o d'ufficio.
    L'accertamento di cui sopra può essere anticipato in ogni momento su segnalazione del Servizio Sanitario, su richiesta dell'interessato o d'ufficio.
    6. 6. Quando ricorrono particolari motivi che dimostrino l'inadeguatezza della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale in esecuzione, il magistrato di sorveglianza, in via d'urgenza può disporre, con decreto, l'assegnazione provvisoria del soggetto in istituto. Successivamente, con la procedura ordinaria, provvede in via definitiva.

    Art. 8
    Regime esecutivo della misura di sicurezza dell'assegnazione in istituto.
    Le disposizioni relative agli internati contenute negli artt. 21, 30, 48 e 53 della L. 26 Luglio 1975, n. 354, si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti sottoposti alla misura di sicurezza dell'assegnazione in istituto.
    Le disposizioni relative agli internati contenute negli artt. 21, 30, 48 e 53 della L. 26 Luglio 1975, n. 354, si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti sottoposti alla misura di sicurezza dell'assegnazione in istituto.
    2. 2. La fruizione di licenze è segnalata agli organi di polizia ed al Centro Servizio Sociale per adulti del luogo in cui la fruizione avviene.
    Art. 9
    Disposizioni abrogate.
    La disciplina della presente legge sostituisce ed abroga quella prevista dal Codice penale in ordine alle misure di sicurezza dell'ospedale psichiatrico giudiziario e della casa di cura e custodia.
    La disciplina della presente legge sostituisce ed abroga quella prevista dal Codice penale in ordine alle misure di sicurezza dell'ospedale psichiatrico giudiziario e della casa di cura e custodia.
    2. 2. L'art. 148 c.p. è sostituito dal seguente:
    “Se, prima dell'esecuzione di una pena detentiva, sopravvive al condannato una grave infermità psichica, il magistrato di sorveglianza, qualora ritenga che l'infermità non sia compatibile con la permanenza in carcere, ordina che l'esecuzione della pena sia differita e vengano disposte gli interventi previsti dall'art. 73, commi 1 e 2 c.p.p., per un periodo massimo di 3 mesi. Quando l'esecuzione è già iniziata ed il condannato si trova nelle condizioni di cui al comma precedente, il magistrato di sorveglianza dispone che il condannato sia assegnato ad un centro di diagnosi e cura del carcere. Il periodo di sottoposizione a tale misura è computato quale espiazione della pena.
    Nei casi di cui al comma precedente, se deve essere espiata una pena detentiva non superiore a tre anni, anche se residuo di maggior pena, il magistrato di sorveglianza, dopo aver adottato i provvedimenti previsti dal comma stesso, trasmette gli atti al Tribunale di sorveglianza perché lo stesso decida sulla concessione, fra le prescrizioni quella che impegna l'interessato a seguire presso il servizio sanitario pubblico, un programma terapeutico e riabilitativo adeguato alle sue condizioni.
    I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono revocati ed il condannato è sottoposto all'esecuzione della pena residua, quando sono venute meno le ragioni che hanno determinato i provvedimenti stessi”.
    Capo Terzo
    L'esecuzione della sentenza di assoluzione applicativa di misura di sicurezza
    Art. 10
    Eseguibilità delle sentenze con cui si ordinano misure di sicurezza.
    Le misure di sicurezza sono ordinate con sentenza all'esito del dibattimento. Quando la sentenza è divenuta irrevocabile, copia della sentenza è trasmessa al pubblico ministero per l'accertamento, ai sensi degli artt. 658 e 679 c.p.p., della pericolosità sociale attuale dell'interessato da parte del magistrato di sorveglianza, che provvede senza ritardo.
    ociale attuale dell'interessato da parte del magistrato di sorveglianza, che provvede senza ritardo.
    2. 2. Se l'interessato, all'atto della sentenza che ordina la misura di sicurezza, si trova sottoposto a custodia cautelare in carcere od in luogo di cura o agli arresti domiciliari, il giudice, ove ravvisi un pericolo attuale di reiterazione di condotte illecite, dispone, con la stessa sentenza, l'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza applicata. Copia del dispositivo della sentenza viene, quindi, trasmessa immediatamente all'organo del pubblico ministero competente, che provvede all'esecuzione provvisoria, nonché al magistrato di sorveglianza ai fini dell'applicazione del successivo comma 5.
    oria, nonché al magistrato di sorveglianza ai fini dell'applicazione del successivo comma 5.
    3. 3. Analogamente si provvede, in caso di impugnazione della sentenza, nel momento in cui si ravvisi il pericolo suindicato, da parte del giudice che ha emesso la sentenza, fino alla trasmissione degli atti al giudice della impugnazione, e da parte di quest'ultimo fino a che la sentenza sia divenuta irrevocabile.
    imo fino a che la sentenza sia divenuta irrevocabile.
    4. 4. Si applicano, in ordine ai provvedimenti di cui ai commi 2 e 3, gli artt. 309, 310 e 311 c.p.p.
    Art. 11
    Disposizioni abrogate.
    Sono abrogati gli artt. 300, comma 2, e 312 c.p.p.
    Sono abrogati gli artt. 300, comma 2, e 312 c.p.p.
    2. 2. E' abrogato l'art 206 c.p.
    Capo Quarto
    Centri psichiatrici di diagnosi e cura presso gli istituti di pena
    Art. 12
    Centri psichiatrici di diagnosi e cura carcerari.
    Centri psichiatrici di diagnosi e cura carcerari.
    Sono organizzati, presso istituti di pena ordinari, centri psichiatrici di diagnosi e cura.
    Sono organizzati, presso istituti di pena ordinari, centri psichiatrici di diagnosi e cura.
    2. 2. Tali centri devono essere istituiti in ogni regione.
    Tali centri devono essere istituiti in ogni regione.
    3. 3. I centri sono dotati di personale sanitario, che li gestisce autonomamente per tutto ciò che non attiene alla custodia.
    I centri sono dotati di personale sanitario, che li gestisce autonomamente per tutto ciò che non attiene alla custodia.
    4. 4. I centri debbono disporre di spazi destinati a tutte le attività necessarie per lo svolgimento delle loro funzioni, comprese attività lavorative, educative e ricreative.
    I centri debbono disporre di spazi destinati a tutte le attività necessarie per lo svolgimento delle loro funzioni, comprese attività lavorative, educative e ricreative.
    5. 5. I soggetti assegnati al centro possono comunque partecipare ad attività organizzate nell'istituto di pena, secondo le indicazioni dei responsabili del centro.
    I soggetti assegnati al centro possono comunque partecipare ad attività organizzate nell'istituto di pena, secondo le indicazioni dei responsabili del centro.
    6. 6. Presso tali centri vengono assegnati:
    a) i detenuti che presentino problemi di carattere psichiatrico nel corso dell'esecuzione della pena o della custodia cautelare, salva, per quest'ultima, l'applicazione dell'art. 286 c.p.p.;
    b) i detenuti che devono essere sottoposti ad osservazione psichiatrica quando non risulti possibile l'attuazione della stessa nell'istituto di appartenenza;
    c) i detenuti che devono essere sottoposti a perizia psichiatrica quando la stessa non possa essere eseguita nell'istituto di appartenenza;
    d) coloro nei cui confronti sia applicato il disposto dell'art. 148 c.p., se, nel provvedimento applicativo di tale norma, il giudice stabilisce che debbano essere assegnati ad uno dei centri in questione.
    d) coloro nei cui confronti sia applicato il disposto dell'art. 148 c.p., se, nel provvedimento applicativo di tale norma, il giudice stabilisce che debbano essere assegnati ad uno dei centri in questione.
    7. 7. Per i casi di cui agli artt. 212, comma 2 c.p., sono organizzate apposite sezioni, con le funzioni dei centri di cui al presente articolo, in più istituti per l'esecuzione di misure di sicurezza detentive distribuiti sul territorio nazionale.
    Per i casi di cui agli artt. 212, comma 2 c.p., sono organizzate apposite sezioni, con le funzioni dei centri di cui al presente articolo, in più istituti per l'esecuzione di misure di sicurezza detentive distribuiti sul territorio nazionale.
    8. 8. L'assegnazione a tali centri è disposta dall'Amministrazione penitenziaria, con riferimento alle richieste, se si tratta di imputati, dell'autorità giudiziaria procedente e, se si tratti di condannati, del magistrato di sorveglianza.
    L'assegnazione a tali centri è disposta dall'Amministrazione penitenziaria, con riferimento alle richieste, se si tratta di imputati, dell'autorità giudiziaria procedente e, se si tratti di condannati, del magistrato di sorveglianza.
    9. 9. Per la dimissione si applicano le stesse disposizioni di cui al comma precedente, ma deve esprimere il proprio parere il responsabile del centro.
    Per la dimissione si applicano le stesse disposizioni di cui al comma precedente, ma deve esprimere il proprio parere il responsabile del centro.
    10. 10. L'assegnazione di un soggetto ad uno dei Centri viene comunicata al servizio sanitario pubblico del luogo di residenza dell'interessato, i cui operatori potranno accedere all'istituto per l'esame del caso e l'eventuale successiva presa in carico dopo la scarcerazione.
    carcerazione.
    11. 11. Il servizio sanitario pubblico competente nel luogo in cui è istituito il Centro collabora, d'intesa con i responsabili dello stesso, a singoli progetti terapeutici, individuali o collettivi.
    Il servizio sanitario pubblico competente nel luogo in cui è istituito il Centro collabora, d'intesa con i responsabili dello stesso, a singoli progetti terapeutici, individuali o collettivi.
    12. 12. L'Amministrazione penitenziaria può stipulare convenzioni, a proprie spese, con i Servizi sanitari pubblici per l'organizzazione dei centri o per lo svolgimento da parte dei servizi degli stessi.
    Capo Quinto
    Accertamento in ordine all'imputabilità ed alla pericolosità sociale.
    Art.13
    Accertamento in ordine all'imputabilità ed alla pericolosità sociale.
    L'accertamento in ordine all'imputabilità è compiuto con perizia.
    L'accertamento in ordine all'imputabilità è compiuto con perizia.
    2. 2. Quando il caso presenti particolare complessità, il giudice affida l'espletamento della perizia a più persone, tenendo conto dell'esigenza di particolari specializzazioni. In tale collegio peritale, uno dei professionisti nominati deve appartenere al servizio sanitario pubblico, con esclusione, però, di quello che aveva o avrebbe potuto avere in cura il periziando.
    zio sanitario pubblico, con esclusione, però, di quello che aveva o avrebbe potuto avere in cura il periziando.
    3. 3. Se l'imputato è in stato di custodia cautelare in carcere, viene temporaneamente assegnato al centro psichiatrico di diagnosi e cura carcerario più prossimo, ove occorra per lo svolgimento delle operazioni peritali.
    Se l'imputato è in stato di custodia cautelare in carcere, viene temporaneamente assegnato al centro psichiatrico di diagnosi e cura carcerario più prossimo, ove occorra per lo svolgimento delle operazioni peritali.
    4. 4. Durante il termine concesso ai sensi dell'art. 227, comma 2, c.p.p., il perito redigerà un verbale delle operazioni peritali, con particolare riferimento alle visite effettuate nei confronti dell'imputato.
    Durante il termine concesso ai sensi dell'art. 227, comma 2, c.p.p., il perito redigerà un verbale delle operazioni peritali, con particolare riferimento alle visite effettuate nei confronti dell'imputato.
    5. 5. Il giudice autorizza il perito a presentare note scritte, con le quali risponde al quesito. A tali note è allegato il verbale delle operazioni peritali di cui al comma 4.
    Il giudice deve motivare la sua decisione sul punto dell'imputabilità in modo specifico e non con semplice rinvio alle conclusioni della perizia. Nel caso si discosti da queste, in tutto o in parte, la motivazione deve essere particolarmente approfondita. Anche sulla pericolosità sociale, vi deve essere motivazione specifica con riferimento ai singoli punti di cui all'art . 3, comma 2, di questa legge.
    Art.15
    Albo dei periti psichiatri
    Albo dei periti psichiatri
    Ai fini dell'inserimento nell'albo dei periti, istituito presso ogni tribunale ai sensi dell'art. 67 delle Norme di attuazione al c.p.p., per quanto riguarda la categoria degli psichiatri, è necessario possedere la specializzazione in psichiatria o disciplina equipollente ed almeno 5 anni di esperienza clinica, oltre ad offrire le necessarie garanzie di preparazione ed oggettività nell'espletamento delle operazioni peritali.
    ina equipollente ed almeno 5 anni di esperienza clinica, oltre ad offrire le necessarie garanzie di preparazione ed oggettività nell'espletamento delle operazioni peritali.
    2. 2. Gli interessati, per l'inserimento nell'albo, producono la documentazione professionale che dimostri l'esistenza dei requisiti di cui al comma precedente.
    Gli interessati, per l'inserimento nell'albo, producono la documentazione professionale che dimostri l'esistenza dei requisiti di cui al comma precedente.
    3. 3. Le nomine dei periti da parte dei giudici sono effettuate a rotazione. A tal fine, le nomine stesse sono comunicate ai responsabili della tenuta dell'albo dei periti, che verificheranno il rispetto del criterio della rotazione, comunicando ai singoli uffici giudiziari il risultato di tali verifiche.
    Capo Sesto
    Revisione delle sentenze sul punto dell'imputabilità
    Art. 16
    Revisione delle sentenze di assoluzione per incapacità di intendere e di volere e delle sentenze di condanna anche sul capo dell'imputabilità del condannato
    Sono soggette a revisione, ai sensi degli artt. 629 e segg. c.p.p., anche le sentenze di assoluzione perché il reato è stato commesso da persona non imputabile per incapacità di intendere e di volere.
    Sono soggette a revisione, ai sensi degli artt. 629 e segg. c.p.p., anche le sentenze di assoluzione perché il reato è stato commesso da persona non imputabile per incapacità di intendere e di volere.
    2. 2. E' ammessa la revisione:
    a) delle sentenze di cui al comma 1 nei casi di cui all'art. 630 c.p.p., nonché sul punto del difetto di imputabilità;
    b) delle sentenze di condanna, oltre che nei casi di cui all'art. 630 c.p.p., anche sul capo concernente l'imputabilità della persona condannata.
    Art . 17
    Casi di revisione
    Casi di revisione
    La revisione di cui al comma 2 può essere richiesta:
    a) quando la decisione sul punto del difetto o della sussistenza dell'imputabilità, contenuta in tali sentenze, è inconciliabile con l'omologa decisione contenuta in un'altra sentenza penale irrevocabile;
    b) quando la decisione sul difetto d'imputabilità, contenuta in una sentenza di assoluzione di cui al comma 1 è inconciliabile con la decisione sullo stesso punto contenuta in una ordinanza del magistrato di sorveglianza o del tribunale di sorveglianza, che decidono in materia di misure di sicurezza applicate in conseguenza della sentenza di assoluzione predetta.
    e decidono in materia di misure di sicurezza applicate in conseguenza della sentenza di assoluzione predetta.
    2. 2. L'inconciliabilità fra le decisioni indicate al comma precedente sussiste:
    a) quando, nelle decisioni predette, le conclusioni sull'imputabilità, con riferimento allo stesso periodo di tempo od ad altro periodo prossimo, non sono compatibili;
    b) quando, nelle decisioni indicate, le conclusioni, sull'imputabilità, pur riferendosi a periodi di tempo diversi, non possono essere riferite allo stesso soggetto.
    Art. 18
    Limiti della revisione.
    Limiti della revisione.
    Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che, a prescindere da quanto indicato dall'art. 631 c.p.p., la persona condannata perché imputabile era invece non imputabile per avere commesso il fatto in stato di incapacità di intendere e di volere o, al contrario, che la persona assolta perché non imputabile per commesso il fatto in stato di incapacità di intendere e di volere, era invece imputabile.
    Art. 19
    Legittimazione della richiesta.
    Legittimazione della richiesta.
    Si applica quanto disposto dall'art. 632 c.p.p., estendendo la previsione della lettera a) anche alla persona assolta per difetto di imputabilità ed agli altri legittimati ivi indicati.
    Capo Settimo
    Disposizioni transitorie e finali.
    Art. 20
    Entrata in vigore.
    Entrata in vigore.
    Le norme della presente legge entrano in vigore come di seguito elencato:
    a. Le disposizioni di cui al capo 5° ed al capo 6° della presente legge entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello delle pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale.
    b. Le disposizioni dell'art. 6 del capo 1° entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Entro la stessa scadenza sono affidati al Servizio Sociale coloro che si trovano sottoposti alla misura di sicurezza dell'O.P.G. in conseguenza dei fatti previsti all'art. 3, comma 2. Quando si verifichi la situazione di cui all'art. 7, comma 6, della presente possono essere sostituito l'O.P.G. o la casa di cura e custodia all'affidamento al servizio Sociale.
    c. Le altre disposizione entrano in vigore non oltre 2 anni la pubblicazione della presente legge.
    c. Le altre disposizione entrano in vigore non oltre 2 anni la pubblicazione della presente legge.
    2. 2. Gli ospedali psichiatrici giudiziari e le case di cura e custodia sono soppressi nella data indicata alla lettera c del precedente comma. Entro tale data devono essere attivati gli istituti di cui all'art. 5 ed i centri di cui all'art. 12 di questa legge.
    Gli ospedali psichiatrici giudiziari e le case di cura e custodia sono soppressi nella data indicata alla lettera c del precedente comma. Entro tale data devono essere attivati gli istituti di cui all'art. 5 ed i centri di cui all'art. 12 di questa legge.
    3. 3. E' vietata l'utilizzazione degli edifici degli istituti soppressi per la creazione dei nuovi istituti di cui all'art. 5 o dei centri di cui all'art. 12.
    E' vietata l'utilizzazione degli edifici degli istituti soppressi per la creazione dei nuovi istituti di cui all'art. 5 o dei centri di cui all'art. 12.
    4. 4. Il personale sanitario, dipendente di ruolo dal Ministero di Grazia e Giustizia ed operante negli O.P.G. e nella casa di cura e custodia può chiedere di essere inquadrato nel Servizio Sanitario Nazionale con qualifica equipollente.
    Art. 21
    Soggetti sottoposti alle misure di sicurezza dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario e della casa di cura e custodia.
    Soggetti sottoposti alle misure di sicurezza dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario e della casa di cura e custodia.
    In conseguenza della soppressione della misura di sicurezza della casa di cura e custodia gli internati sottoposti a tale misura sono liberati all'atto dell'entrata in vigore delle norme indicate nel comma 1.B dell'art. 20 della presente legge.
    In conseguenza della soppressione della misura di sicurezza della casa di cura e custodia gli internati sottoposti a tale misura sono liberati all'atto dell'entrata in vigore delle norme indicate nel comma 1.B dell'art. 20 della presente legge.
    2. 2. Alla stessa data la misura di sicurezza dell'O.P.G. è convertita nella misura di sicurezza dell'assegnazione in istituto di cui all'art . 5 della presente legge, e gli interessati sono assegnati ai nuovi istituti. Entro sei mesi da tale conversione, il magistrato di sorveglianza deve procedere all'accertamento della pericolosità sociale degli interessati, secondo le indicazioni di cui all'art. 3, comma 3, provvedendo di conseguenza.
    istrato di sorveglianza deve procedere all'accertamento della pericolosità sociale degli interessati, secondo le indicazioni di cui all'art. 3, comma 3, provvedendo di conseguenza.
    3. 3. L'assegnazione nei nuovi istituti è operata ai sensi dell'art. 5, comma 5.
    Art. 22
    Disposizioni attuative.
    Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale, il Ministero di Grazia e Giustizia ed il Ministero della Sanità, d'intesa con le Regioni, definiscono modalità e procedure per l'istruzione e l'attivazione degli istituti di cui all'art. 5 della presente legge, nonché alla definizione dei requisiti strutturali ed organizzativi degli istituti stessi.

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