CONVENZIONE sui DIRITTI delle
PERSONE con DISABILITA
PREAMBOLO
Gli StatiParti di questa Convenzione
a) Ricordando che i principi della Carta delle Nazioni Unite secondo i quali la libertà, la giustizia e la pace nel mondo si basano sul riconoscimento della dignità e del suo valore inerente e dei diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della famiglia umana,
b) Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dellUomo e nei Patti internazionali riguardanti i Diritti dellUomo, hanno proclamato e hanno convenuto che ogni persona può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà ivi enunciale, senza distinzione alcuna,
c) Riaffermando il carattere universale, indivisibile, interdipendente e indissociabile di tutti i diritti delluomo e di tutte le libertà fondamentali, così come la necessità di garantire che le persone con disabilità li esercitino pienamente e senza discriminazioni,
d) Ricordando il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, la Convenzione Internazionale sulla Eliminazione di ogni Forma di Discriminazione Razziale, la Convenzione per lEliminazione di tutte le Forme di Discriminazione nei confronti della Donna, la Convenzione contro la Tortura e altre Pene o Trattamenti Crudeli, Inumani o Degradanti, la Convenzione sui Diritti dellInfanzia e la Convenzione Internazionale sulla Protezione dei Diritti di tutti i Lavoratori Migranti e dei Membri delle loro Famiglie,
e) Riconoscendo che il concetto di disabilità evolve e che la disabilità è il risultato dallinterazione tra le persone che presentano delle incapacità e le barriere comportamentali e ambientali che ne ostacolano la piena ed effettiva partecipazione nella società sulla base delluguaglianza con gli altri,
f) Riconoscendo limportanza dei principi e delle linee guida contenuti nel Programma dazione mondiale per le persone con disabilità e nelle Norme standard delle Nazioni Unite sullUguaglianza delle Opportunità per le Persone con Disabilità come fattore di promozione, elaborazione e valutazione a livello nazionale, regionale e internazionale di politiche, piani, programmi e misure miranti al raggiungimento di una maggiore uguaglianza delle opportunità alle persone con disabilità,
g) Sottolineando che è necessario includere la condizione delle persone con disabilità nelle strategie relative allo lo sviluppo sostenibile,
h) Riconoscendo anche che ogni discriminazione basata sulla disabilità è la negazione della dignità e del valore inerente alla persona umana,
i) Riconoscendo inoltre la diversità delle persone con disabilità,
j) Riconoscendo la necessità di promuovere e proteggere i diritti umani di tutte le persone con disabilità, comprese quelle che necessitano di un sostegno più intenso,
k) Osservando con preoccupazione che nonostante questi vari strumenti e attività, le persone con disabilità continuano a incontrare barriere nel prendere parte pienamente come tutti gli altri alla vita sociale, e sono oggetto di violazioni dei loro diritti umani in ogni luogo del mondo,
l) Riconoscendo limportanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità in tutti i paesi, e in particolare in quelli in via di sviluppo,
m) Riconoscendo i validi contributi attuali e potenziali delle persone con disabilità al benessere generale e alla diversità delle loro comunità, e sapendo che la promozione del pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali per queste persone, così come la loro piena partecipazione rafforzeranno il loro sentimento di appartenenza, e faranno notevolmente progredire lo sviluppo economico,sociale e umano della società e lo sradicamento della povertà,
n) Riconoscendo limportanza per le persone con disabilità della loro autonomia e della loro indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte,
o) Considerando che le persone con disabilità dovrebbero avere la possibilità di essere attivamente coinvolte nei processi decisionali su politiche e programmi, in particolare quelli che le riguardano direttamente,
p) Preoccupati per le difficile situazione in cui si trovano le persone con disabilità che sono vittime di molteplici o opprimenti forme di discriminazione fondate su razza, colore della pelle, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, origine nazionale o etnica, autoctona o sociale, patrimonio, nascita o qualsiasi altra condizione,
q) Riconoscendo che le donne e le ragazze con disabilità corrono spesso, dentro e fuori la famiglia, dei rischi più elevati di violenza, ingiurie o abusi, abbandono o cure negligenti, maltrattamenti o sfruttamento,
r) Riconoscendo che i fanciulli con disabilità devono pienamente godere di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali, sulla base delleffettiva uguaglianza con gli altri fanciulli, e ricordando le obbligazioni che hanno contratto a questo scopo gli Stati Parti alla Convenzione sui Diritti dellInfanzia,
s) Sottolineando la necessità di integrare il principio di parità dei sessi in tutti gli sforzi tesi a promuovere il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali, da parte delle persone con disabilità,
t) Insistendo sul fatto che la maggior parte delle persone con disabilità vive in una condizione di povertà e riconoscendo, al riguardo, la pressante necessità di mitigare le conseguenze perniciose della povertà sulle persone con disabilità,
u) Coscienti che una protezione efficace delle persone con disabilità presuppone delle condizioni di pace e di sicurezza fondate sulla piena adesione agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, ed il rispetto degli strumenti vigenti in materia di diritti delluomo, in particolare durante i conflitti armati e loccupazione straniera,
v) Riconoscendo limportanza dellaccessibilità allambiente fisico, sociale, economico e culturale, alla salute, allistruzione, allinformazione e alla comunicazione, affinché le persone con disabilità possano godere pienamente di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali,
w) Coscienti che lindividuo, posti i suoi obblighi nei confronti degli altri individui e della società a cui appartiene, ha la responsabilità di fare del suo meglio per promuovere e rispettare i diritti riconosciuti nella Carta Internazionale dei Diritti dellUomo,
x) Convinti che la famiglia sia lelemento naturale e fondamentale della società e ha diritto alla protezione della società e dello Stato, e che le persone con disabilità e i membri della loro famiglia dovrebbero ricevere la protezione e laiuto necessari per consentire alle famiglie di contribuire al pieno e uguale godimento dei diritti delle persone con disabilità,
y) Convinti che una convenzione internazionale globale e integrata per promuovere e proteggere i diritti e la dignità delle persone con disabilità contribuirà in modo significativo a rimediare al profondo svantaggio sociale che conoscono le persone con disabilità, e che questa favorirà la loro partecipazione, sulla base delluguaglianza con gli altri, in tutti i campi della vita civile, politica, economica, sociale e culturale, sia nei paesi sviluppati e sia nei paesi in via di sviluppo,
Convengono quanto segue
Articolo 1. Scopo
Lo scopo della presente Convenzione è di promuovere, proteggere e assicurare il pieno godimento e in condizioni di uguaglianza, di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità, e di promuovere il rispetto della loro intrinseca dignità .
Le persone con disabilità sono coloro che presentano una duratura e sostanziale alterazione fisica, psichica, intellettiva o sensoriale la cui interazione con varie barriere può costituire un impedimento alla loro piena ed effettiva partecipazione nella società, sulla base delluguaglianza con gli altri.
Articolo 2. Definizioni
Ai fini della presente Convenzione :
La comunicazione include le lingue, la visualizzazione del testo, il braille, la comunicazione tattile, la stampa a grandi caratteri, i supporti multimediali di facile accesso, così come i modi, i mezzi e le forme di comunicazione accrescitive e alternative a base di supporti scritti, supporti audio, lingua semplificata e il lettore umano, ivi comprese le tecnologie di informazione e di comunicazione accessibili.
Per lingua si intende sia il linguaggio parlato che la lingua dei segni e altri sistemi di comunicazione non verbale.
Per discriminazione per motivi di disabilità si intende ogni forma di distinzione, esclusione o limitazione fondata sulla disabilità che ha per oggetto o per effetto di compromettere o ridurre il godimento, al pari degli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali nel campo politico, economico, sociale, culturale, civile o di altro tipo; incluse tutte le forme di discriminazione, ivi compreso il rifiuto a un sistemazione ragionevole.
Per sistemazione ragionevole si intendono le modifiche o gli adattamenti necessari e appropriati, che non impongono difficoltà sproporzionate o ingiuste, richiesti in una determinata situazione, per assicurare alle persone con disabilità il godimento o lesercizio, sulla base delluguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali
Per disegno universale si intende la creazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone nella maggior misura possibile, senza la necessità di adattarli o specializzarli. Il disegno universale non escluderà, ove fossero necessari, i dispositivi medici di supporto alle persone più vulnerabili.
Articolo 3. Principi generali
I principi della presente convenzione saranno:
a) il rispetto della dignità intrinseca, lautonomia individuale, inclusa la libertà di compiere le proprie scelte, e lindipendenza delle persone;
b) la non discriminazione;
c) la piena ed effettiva integrazione e partecipazione alla vita sociale;
d) il rispetto della differenza e laccettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e della stessa condizione umana;
e) le pari opportunità;
f) laccessibilità;
g) luguaglianza tra uomini e donne;
h) il rispetto dello sviluppo delle capacità dei fanciulli con disabilità e del loro diritto a preservare la propria identità.
Articolo 4. Obblighi generali
1. Gli Stati Parti si impegnano a garantire e a promuovere il pieno esercizio di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali di tutte le persone con disabilità senza alcuna discriminazione per motivi di disabilità. A tal fine si impegnano a:
a) adottare tutte le misure legislative, amministrative o di altro tipo che siano pertinenti per rendere effettivi i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione;
b) prendere tutte le misure appropriate, comprese quelle legislative, per modificare, abrogare o abolire le leggi, i regolamenti, le consuetudini e le prassi attualmente fonte di discriminazione verso le persone con disabilità;
c) considerare, in tutte le politiche e in tutti i programmi, la protezione e la promozione dei diritti umani delle persone con disabilità;
d) astenersi da ogni azione o pratica incompatibili con la presente Convenzione e vigilare affinché i pubblici poteri e le istituzioni agiscano conformemente alla presente Convenzione;
e) adottare ogni misura appropriata affinché nessuna persona, organizzazione o impresa privata pratichi discriminazioni per motivi di disabilità;
f) intraprendere e incoraggiare la ricerca e lo sviluppo di beni, servizi, attrezzature, impianti di concezione universale, secondo la definizione che ne è data allarticolo 2 della presente Convenzione, che necessitino il meno possibile di modifiche e di spese per rispondere ai bisogni specifici delle persone con disabilità, incoraggiare lofferta e limpiego di questi beni, servizi,attrezzature e impianti, incoraggiando il disegno universale nellelaborazione delle norme e direttive;
g) intraprendere e stimolare la ricerca e lo sviluppo, incoraggiando la disponibilità e lutilizzo di nuove tecnologie, incluse quelle dellinformazione e della comunicazione, gli ausili per la mobilità, dispositivi tecnici e tecnologie assistive adeguate per le persone con disabilità , privilegiando le tecnologie dal prezzo più conveniente;
h) rendere accessibili alle persone con disabilità le informazioni relative agli ausili per la mobilità, le strumentazioni e le soluzioni tecniche, incluse le nuove tecnologie, così come le altre forme di assistenza, i servizi di accompagnamento e di sostegno;
i) incoraggiare la formazione dei professionisti e del personale che opera con persone con disabilità circa i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione, in modo di prestare una migliore assistenza e i servizi garantiti da questi diritti.
2. Riguardo i diritti economici, sociali e culturali, ogni Stato Parte si impegna ad agire fino al massimo delle risorse di cui dispone e, se sarà necessario, nel quadro della cooperazione internazionale, con lintento di assicurare progressivamente il pieno esercizio di questi diritti, senza pregiudizio delle obbligazioni enunciate nella presente Convenzione che siano di attuazione immediata in virtù del diritto internazionale.
3. Nellelaborazione e lapplicazione di leggi e politiche per rendere effettiva la presente Convenzione, così come nelladozione di ogni decisione su argomenti riguardanti le persone con disabilità, gli Stati Parti consulteranno e coinvolgeranno direttamente queste persone, compresi i fanciulli con disabilità, tramite le organizzazioni che li rappresentano.
4. Nessuna disposizione della presente Convenzione potrà pregiudicare provvedimenti più
favorevoli allesercizio dei diritti delle persone con disabilità, che possono figurare nella
legislazione di uno Stato Parte o nel diritto internazionale in vigore in quello Stato. Non potrà
essere ammessa alcuna restrizione o deroga ai diritti delluomo e alle libertà fondamentali
riconosciute o in vigore in uno Stato ai sensi di leggi, convenzioni,regolamenti o usi, con il pretesto
che la presente Convenzione non riconosce questi diritti e libertà, o li riconosce in misura inferiore.
5. Le enunciazioni della presente Convenzione si applicheranno, senza limitazioni né eccezione
alcuna, a tutte le unità che compongono gli Stati federativi.
Articolo 5. Uguaglianza e non discriminazione
1. Gli Stati Parti riconoscono che tutte le persone sono uguali davanti alla legge e che in virtù di ciò hanno diritto a uguale protezione legale e a beneficiare della legge in ugual misura, senza discriminazione alcuna.
2. Gli Stati Parti proibiranno ogni discriminazione per motivi di disabilità e garantiranno a tutte le persone con disabilità unuguale ed effettiva protezione legale contro la discriminazione, qualunque ne sia il motivo.
3. Al fine di promuovere luguaglianza e di eliminare la discriminazione, gli Stati Parti
adotteranno tutte le misure pertinenti per assicurare la realizzazione di sistemazioni ragionevoli.
4) Non saranno considerate discriminatorie, in virtù della presente Convenzione, le misure specifiche necessarie ad accelerare o ad assicurare di fatto luguaglianza delle persone con disabilità.
Articolo 6. Donne con disabilità
1. Gli Stati Parti riconoscono che le donne e le adolescenti con disabilità sono soggette a molteplici discriminazioni, e che adotteranno le misure necessarie per permettere loro di godere pienamente e in condizioni di parità, di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali.
2. Gli Stati Parti prenderanno tutte le misure appropriate per assicurare il pieno sviluppo, la
promozione e lacquisizione di delle donne, al fine di loro garantire lesercizio e il godimento dei
diritti umani e delle libertà fondamentali enunciate nella presente Convenzione.
Articolo 7. Fanciulli con disabilità
1. Gli Stati Parti prenderanno tutte le misure necessarie per garantire ai fanciulli con disabilità il
pieno godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali, basate sulluguaglianza con
gli altri coetanei.
2. In tutte le decisioni riguardanti i fanciulli con disabilità, dovrà essere considerato prioritario linteresse superiore del fanciullo.
3 Gli Stati Parti garantiranno al fanciullo con disabilità il diritto di esprimere liberamente il proprio punto di vista su ogni argomento che lo interessi, punto di vista che riceverà debita considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità, sulla base delluguaglianza con gli altri coetanei, e di ricevere per lesercizio di questo diritto un aiuto appropriato alletà e alla disabilità.
Articolo 8. Sensibilizzazione
1. Gli Stati Parti si impegnano a prendere misure immediate, efficaci ed appropriate per:
a) Sensibilizzare lopinione pubblica, fino al livello della famiglia, sulla situazione delle persone con disabilità e promuovere il rispetto dei loro diritti e della loro dignità;
b) combattere in tutte lo loro espressioni i pregiudizi e le pratiche nocive riguardanti le persone con disabilità, comprese quelle legate al sesso e alletà;
c) fare meglio conoscere le capacità e i contributi dalle persone con disabilità.
2. Le misure per questo fine consisteranno:
a) nel lanciare e condurre efficaci campagne di sensibilizzazione del pubblico destinate a:
I) favorire una migliore capacità di percepire largomento dei diritti delle persone con
disabilità;
II) nel promuovere una percezione positiva nei confronti delle persone con disabilità e una coscienza sociale più attenta nei loro confronti;
III) nel promuovere il riconoscimento di capacità, meriti e attitudini delle persone con
disabilità e del loro apporto in ambito lavorativo e nel mercato del lavoro;
b) nellincoraggiare a tutti i livelli del sistema educativo, in particolare i bambini fin dalla più tenera età, un atteggiamento di rispetto per i diritti delle persone con disabilità;
c) nellincoraggiare tutti i media a diffondere unimmagine delle persone con disabilità che sia
compatibile con lo scopo della presente Convenzione;
d) nellincoraggiare lorganizzazione di un programma di formazione che renda consapevoli
dei diritti delle persone con disabilità.
Articolo 9. Accessibilità
1) Al fine di permettere che le persone con disabilità possano vivere in modo indipendente e partecipare appieno a tutti gli aspetti della vita, gli Stati Parti adotteranno delle misure appropriate per assicurare a loro, sulla base delluguaglianza con gli altri, laccessibilità allambiente fisico, ai trasporti, all informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie dellinformazione e della comunicazione, e agli altri servizi e strutture aperte al pubblico o ad uso pubblico, tanto nelle zone rurali che urbane. Queste misure tra cui figura lidentificazione e leliminazione degli ostacoli e delle barriere allaccessibilità, si applicheranno tra laltro :
a) a edifici, strade, mezzi di trasporto e altri impianti sia interni che esterni, comprendendovi le scuole, le abitazioni, le strutture mediche e i luoghi di lavoro;
b) ai servizi di informazione, di comunicazione e di altro tipo, inclusi i sistemi elettronici e di emergenza.
2) Gli Stati Parti adotteranno pure delle misure appropriate per:
a) elaborare , promulgare e controllare lapplicazione di norme minime e direttive riguardanti laccessibilità delle strutture e dei servizi aperti al pubblico o ad uso pubblico;
b) fare in modo che il settore produttivo privato, che offre installazioni o servizi aperti al
pubblico o ad uso pubblico, prenda in considerazione tutti gli aspetti sullaccessibilità delle persone con disabilità;
c) assicurare alle parti interessate una formazione relativa ai problemi di accessibilità con cui le persone con disabilità sono costrette a confrontarsi;
d) dotare gli edifici e le altre installazioni aperte al pubblico di una segnaletica in braille e in formati di facile lettura e comprensione;
e) offrire forme di assistenza alla vita, intermediari- in particolare guide-, lettori e interpreti professionali della lingua dei segni, al fine di agevolare laccessibilità agli uffici e alle strutture aperte al pubblico;
f) promuovere altre forme appropriate di assistenza e sostegno alle persone con disabilità per permettere loro di accedere all informazione;
g) promuovere laccesso da parte delle persone con disabilità ai nuovi sistemi e tecnologie dell informazione e delle comunicazioni, Internet compreso;
h) promuovere la progettazione, la messa a punto, la produzione e la commercializzazione di sistemi e tecnologie dell informazione e delle comunicazioni accessibili fin dalle prime fasi, in modo di assicurarne limpiego al minor costo possibile.
Articolo 10. Diritto alla vita
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Gli Stati Parti riaffermano che il diritto alla vita è un valore intrinseco di ogni vita umana, e che adotteranno tutte le misure necessarie per assicurarne leffettivo godimento, sulla base delluguaglianza con gli altri, da parte delle persone con disabilità.
Articolo 11. Situazioni di rischio e situazioni di urgenza umanitaria
Gli Stati Parti, in virtù delle responsabilità che loro incombono a norma del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti delluomo, prenderanno ogni misura necessaria per garantire la protezione e la sicurezza delle persone con disabilità nelle situazioni di rischio, compresi i conflitti armati, le crisi umanitarie e le catastrofi naturali..
Articolo 12. Pari riconoscimento come persona di fronte alla legge
1) Gli Stati Parti riaffermano che le persone con disabilità hanno diritto in ogni luogo al riconoscimento della loro personalità giuridica.
2) Gli Stati Parti riconosceranno che le persone con disabilità hanno capacità giuridica in tutti i campi della vita, sulla base delluguaglianza con gli altri;
3) Gli Stati Parti adotteranno delle misure appropriate per permettere alle persone con disabilità di accedere al sostegno di cui dovessero avere bisogno nellesercizio della propria capacità giuridica;
4) Gli Stati Parti faranno in modo che tutte le misure relative allesercizio della capacità giuridica siano dotate di appropriate ed efficaci salvaguardie per prevenire gli abusi, conformemente al diritto internazionale dei diritti delluomo. Queste garanzie dovranno assicurare che le misure relative allesercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze dalla persona, siano esenti da ogni conflitto di interesse e non diano luogo ad alcune influenza indebita, siano proporzionate e adeguate alla situazione della persona interessata, siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a un controllo periodico effettuato da un organo indipendente e imparziale oppure su istanza giudiziaria. Tali garanzie saranno proporzionali al grado in cui dette misure influenzano i diritti e gli interessi delle persone coinvolte.
5) Conformemente con le disposizioni dal presente articolo, gli Stati Parti prenderanno tutte le misure appropriate ed efficaci per garantire il diritto che le persone con disabilità hanno, in condizioni di parità con gli altri, di possedere beni o di ereditarne, di controllare le proprie disponibilità economiche, di avere accesso a parità di condizioni a prestiti bancari, ipoteche e altre forme di credito finanziario, e veglieranno affinché le persone con disabilità non vengano fraudolentemente private dei propri beni.
Articolo 13 Accesso alla giustizia
1) Gli Stati Parti assicureranno che le persone con disabilità abbiano accesso effettivo alla giustizia alle stesse condizioni degli altri, anche attraverso adattamenti legati al procedimento e alletà, allo scopo di facilitare la loro partecipazione effettiva, diretta o indiretta - in particolare in qualità di testimoni- a tutto il procedimento giudiziario, includendo la fase dellinchiesta e le altre fasi preliminari.
2) Al fine di assicurare leffettivo accesso alla giustizia delle persone con disabilità: gli Stati Parti promuoveranno unopportuna formazione del personale occupato nellamministrazione della giustizia, forze di polizia e personale penitenziario compresi.
Articolo 14. Libertà e sicurezza della persona
1) Gli Stati Parti veglieranno affinché le persone con disabilità, sulla base delluguaglianza con gli altri:
a) godano del diritto alla libertà e alla sicurezza della loro persona;
b) non siano private della loro libertà in modo illegale o arbitrario e che qualsiasi restrizione della libertà personale avvenga secondo le norme di legge e che in nessun caso lesistenza di una disabilità giustifichi una privazione della libertà.
2) Gli Stati Parti assicureranno che le persone con disabilità che si vedessero private della
libertà in seguito a un qualsiasi procedimento, abbiano diritto, in base al principio di uguaglianza con gli altri, alle garanzie conformi al diritto internazionale dei diritti delluomo, e di essere trattate secondo gli obiettivi ed i principi di questa Convenzione, compreso quello di ottenere una sistemazione ragionevole.
Articolo 15. Diritto di non essere sottoposti a tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
1) Nessuno sarà sottoposto a tortura, ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. In particolare nessuno sarà sottoposto a una sperimentazione medica o scientifica senza il suo consenso libero e informato.
2) Gli Stati Parti adotteranno tutte le misure legislative, amministrative, giudiziarie o di altra natura che siano efficaci per impedire che delle persone con disabilità, sulla base delluguaglianza con gli altri, subiscano torture o punizioni crudeli o altri trattamenti inumani o degradanti.
Articolo 16. Diritto di non essere sottoposti a sfruttamento, violenza e maltrattamenti
1) Gli Stati Parti adotteranno tutte le misure legislative, amministrative, sociali, educative e altre misure appropriate per proteggere le persone con disabilità - sia allinterno che allesterno dellambiente domestico- da ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso, compresi i comportamenti legati al sesso.
2) Gli Stati Parti prenderanno anche tutte le misure appropriate per impedire qualunque forma di sfruttamento, violenza e abuso assicurando, in particolare, alle persone con disabilità alle loro famiglie e a chi se ne prende cura, appropriate forme di assistenza e di sostegno in base al sesso e alletà, come pure mettendo a loro disposizione informazioni e istruzioni su come prevenire, riconoscere e denunciare gli episodi di sfruttamento, violenza e abuso. Gli Stati Parti assicureranno che i servizi di protezione tengano conto delletà, del sesso e del tipo di disabilità degli interessati.
3) Allo scopo di impedire che avvengano casi di sfruttamento, violenza e abuso, gli Stati Parti assicureranno che tutte le strutture e i programmi destinati alle persone con disabilità siano efficacemente controllati da autorità indipendenti.
4) Gli Stati Parti prenderanno tutte le misure appropriate per promuovere il recupero fisico, cognitivo e psicologico, la riabilitazione e il reinserimento sociale delle persone con disabilità che siano vittime di qualsiasi forma di sfruttamento, violenza o maltrattamento, principalmente mettendo a disposizione dei servizi di protezione. Il recupero e il reinserimento dovranno avere luogo in un ambiente che favorisca la salute, il benessere, lautostima, la dignità e lautonomia della persona e che consideri i bisogni specifici legati al sesso e alletà.
5) Gli Stati Parti adotteranno una legislazione e delle politiche efficaci, comprese una legislazione e delle politiche incentrate su donne e infanzia, per assicurare che i casi di sfruttamento, violenza e abuso contro le persone con disabilità vengano individuati, indagati, e puniti.
Articolo 17. Protezione dellintegrità della persona
Ogni persona con disabilità ha diritto al rispetto della sua integrità fisica e mentale sulla base delluguaglianza con gli altri.
Articolo 18. Diritto di circolare liberamente e cittadinanza.
1) Gli Stati Parti riconosceranno alle persone con disabilità il diritto alla libertà di movimento, il diritto alla libertà di scelta della propria residenza e il diritto a una nazionalità, sulla base delluguaglianza con gli altri, vigilando in particolare affinché :
a) abbiano il diritto di acquisire e di poter cambiare di nazionalità e non siano privati della loro nazionalità arbitrariamente o a causa della loro disabilità;
b) non siano privati, a causa della loro disabilità, della capacità di ottenere, di possedere e di utilizzare i documenti attestanti la loro nazionalità o altri documenti di identità, o di ricorrere alle procedure pertinenti, quali i documenti necessari per limmigrazione, al fine di facilitare lesercizio del diritto alla libera circolazione;
c) abbiano il diritto di abbandonare qualunque paese, compreso il loro;
d) non vengano privati, arbitrariamente e a causa della loro disabilità, del diritto a entrare nel loro paese.
2. I bambini con disabilità dovranno essere registrati immediatamente dopo la nascita e con il diritto a un nome, il diritto ad acquisire una nazionalità e, per quanto possibile, il diritto di conoscere i genitori e di essere allevati da loro.
Articolo 19. Diritto di vita indipendente e di cittadinanza
Gli Stati Parti di questa Convenzione riconoscono a tutte le persone con disabilità il diritto di vivere nella comunità, al pari degli altri, e adotteranno misure efficaci e appropriate al fine che ottengano il pieno godimento di tale diritto e della loro piena inclusione e partecipazione allinterno della comunità, assicurando principalmente che:
a) le persone con disabilità, così come chiunque altro, abbiano la possibilità di scegliere il luogo di residenza, dove e con chi intendono passare la vita, e non siano obbligate a vivere un sistema di vita non usuale,
b) le persone con disabilità possano fruire di una gamma di servizi di assistenza a domicilio , residenziali e di altri servizi sociali di sostegno, compreso laiuto personale necessario per permettere loro di vivere inserendosi nella società e per impedire che ne siano isolati o vittime di segregazione
c) sulla base delluguaglianza con gli altri, i servizi e le strutture sociali aperte a tutta la popolazione siano rese disponibili anche alle persone con disabilità adeguandole ai loro bisogni.
Articolo 20. Mobilità personale
Gli Stati Parti adotteranno delle misure efficaci per assicurare che le persone con disabilità godano di mobilità personale con la maggior indipendenza possibile, tra cui:
a) facilitando la mobilità personale delle persone con disabilità nei modi e nei tempi da loro prescelti e a un prezzo alla portata;
b) facilitando laccesso delle persone con disabilità a forme di ausilio umano o animale, interpretatori, tecnologie di assistenza, dispositivi tecnici e aiuti per la mobilità di qualità, rendendole disponibili a un costo contenuto;
c) offrendo alle persone con disabilità e al personale specialistico che lavora per loro corsi di addestramento alle tecniche della mobilità;
d) incoraggiando i produttori di ausili per la mobilità, dispositivi tecnici, accessori e tecnologie di assistenza, a voler considerare tutti gli aspetti della mobilità delle persone con disabilità.
Articolo 21. Libertà di espressione e di opinione e accesso allinformazione
Gli Stati Parti adotteranno tutte le misure pertinenti affinché le persone con disabilità possano
esercitare il diritto alla libertà di espressione e di opinione, compresa la libertà di domandare, ricevere e comunicare informazioni e idee, sulla base delluguaglianza con gli altri, e mediante ogni forma di comunicazione da loro scelta ai sensi dellarticolo 2 della presente Convenzione, tra cui:
a) comunicando alle persone con disabilità le stesse informazioni destinate al grande pubblico, tempestivamente e senza aggravio di spese per loro , in formati accessibili e per mezzo di apposite tecnologie per ogni tipo di disabilità;
b) accettando e facilitando il ricorso alla lingua dei segni, al Braille, alla comunicazione aumentativa alternativa e di tutti gli altri mezzi, modalità e formati accessibili, scelti dalle persone con disabilità per le loro relazioni ufficiali;
c) sollecitando gli enti privati che mettono dei servizi a disposizione del pubblico, anche attraverso Internet, di fornire informazioni e servizi in formati accessibili e utilizzabili dalle persone con disabilità;
d) incoraggiando i media, inclusi quelli che trasmettono informazioni tramite Internet, a rendere i loro servizi fruibili dalle persone con disabilità;
e) riconoscendo e favorendo limpiego delle lingue dei segni.
Articolo 22. Rispetto della vita privata
1) Nessuna persona con disabilità, quale che sia il suo luogo di residenza o il suo ambiente di vita, sarà sottoposta a intromissioni arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza o in altre forme di comunicazione, né ad attacchi illegali al suo onore e alla sua reputazione. Le persone con disabilità avranno il diritto di essere protette dalla legge da tali interferenze o attacchi.
2) Gli Stati Parti proteggeranno anche la riservatezza delle informazioni personali, riguardanti la salute e la riabilitazione delle persone con disabilità, sulla base delluguaglianza con gli altri.
Articolo 23. Rispetto del domicilio e della famiglia
1) Gli Stati Parti dovranno prendere delle misure efficaci e appropriate per porre fine alla discriminazione contro le persone con disabilità per tutto ciò che riguarda il matrimonio, la famiglia, la funzione parentale e le relazioni personali, sulla base delluguaglianza con gli altri, per poter assicurare che:
a) si riconosca a tutte le persone con disabilità, in età di contrarre matrimonio, il diritto di sposarsi e di formare una famiglia sulla base del pieno e libero consenso dei futuri coniugi;
b) si riconosca alle persone con disabilità il diritto di decidere liberamente e responsabilmente il numero dei figli che intendono avere, il tempo che dovrà intercorrere tra una nascita e laltra, e di avere accesso a informazioni -appropriate alletà- di educazione sessuale e pianificazione familiare , offrendo loro i mezzi necessari che permettano di esercitare questi diritti;
c) le persone con disabilità, compresi bambini e bambine, mantengano la loro fertilità, sulla base delluguaglianza con gli altri
2) Gli Stati Parti garantiranno i diritti e le responsabilità delle persone con disabilità in materia
di custodia, di tutela, di curatela, di adozione di bambini o istituti simili, quando questi concetti sono presenti nella legislazione nazionale. In ogni caso linteresse superiore del bambino è da considerare preminente. Gli Stati Parti presteranno lassistenza appropriata alle persone con disabilità nellesercizio delle loro responsabilità genitoriali.
3) Gli Stati Parti assicureranno che i bambini con disabilità abbiano uguali diritti nella loro vita in famiglia. Per poter esercitare tali diritti e per poter prevenire la dissimulazione, labbandono,
labuso e la loro segregazione: gli Stati Parti si impegneranno a fornire precocemente un largo ventaglio di informazioni, servizi e azioni di supporto ai bambini con disabilità e alle loro famiglie.
4) Gli Stati Parti vigileranno affinché nessun bambino venga separato dai genitori contro la sua volontà, a meno che le autorità competenti, a seguito di unindagine giudiziaria, non decidano conformemente alla legge e alle procedure applicabili, che questa separazione sia necessaria nellinteresse superiore del bambino. In alcun caso un bambino dovrà essere separato dai suoi
genitori a causa della sua disabilità o di quella di uno o di entrambi i genitori
5) Gli Stati Parti faranno tutto il possibile, qualora la famiglia nucleare non potesse prendersi cura di un bambino con disabilità, nel prevedere o lintervento alternativo della famiglia estesa o, se ciò non fosse possibile, un quadro familiare allinterno della comunità.
Articolo 24. Istruzione
1) Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità allistruzione. Allo scopo di assicurarne lesercizio senza discriminazione e in base al principio delle pari opportunità, gli Stati Parti faranno in modo che sia possibile accedere allistruzione nelle scuole di ogni ordine e grado, proponendo per tutto larco della vita percorsi efficaci di apprendimento miranti:
a) al pieno sviluppo del potenziale umano e del senso di dignità e di stima di sé, rafforzando il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;
b) sviluppare al massimo la personalità, il talento e la creatività delle persone con disabilità, così come le loro attitudini mentali e fisiche;
c) alla partecipazione effettiva delle persone con disabilità a una società libera.
2) Per rendere effettivo questo diritto, gli Stati Parti veglieranno affinché:
a) le persone con disabilità non vengano escluse per questo motivo dal sistema comune di educazione, così come i bambini con disabilità non siano esclusi per questo motivo dalla scuola primaria gratuita e obbligatoria o dallinsegnamento superiore.
b) le persone con disabilità possano accedere, sulla base delluguaglianza con gli altri e nella comunità in cui vivono, ad una educazione primaria integrata, di qualità e gratuita, nonché allinsegnamento secondario;
c) si giunga a sistemazioni ragionevoli in funzione delle necessità individuali;
d) le persone con disabilità beneficino, allinterno del sistema di insegnamento curricolare, del sostegno necessario per facilitare la loro effettiva istruzione;
e) delle misure di sostegno individuale efficaci siano fornite in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione, conformemente allobiettivo della piena inclusione.
3) Gli Stati Parti daranno alle persone con disabilità la possibilità di acquisire le abilità pratiche e sociali necessarie in modo di facilitarne la piena e uguale partecipazione allistruzione e alla vita della loro comunità. A tale scopo, gli Stati Parti prenderanno delle misure appropriate, tra cui:
a) facilitare lapprendimento della scrittura Braille, della scrittura adattata e dei mezzi, modalità o formati di comunicazione migliorati e alternativi, lo sviluppo delle capacità di orientamento e di mobilità, come pure il sostegno tra pari e la tutoria;
b) favorire lapprendimento della lingua dei segni e la promozione dellidentità linguistica delle persone sorde;