TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI DURATA
Art. 1 - Denominazione
È costituita una associazione denominata "Federazione Nazionale Strutture Comunitarie PsicoSocioTerapeutiche" siglabile negli atti e nella corrispondenza FENASCOP
Art. 2 - Sedi
L'associazione ha sede in Roma, via Moncenisio 20; la presidenza e la segreteria hanno sede in Varazze (SV) via XXIV Aprile 30. Con semplice delibera del Consiglio Nazionale entrambe le sedi potranno essere trasferite anche in altra città e potranno essere costituite altre sedi e/o uffici periferici.
Art. 3 - Principi di comportamento e scopo associativo
La Federazione non ha scopo di lucro e si propone di diffondere il patrimonio culturale, condiviso dai soci promotori e stabilito nei seguenti principi di comportamento e linee programmatiche, che devono costituire la base su cui si riconosceranno gli eventuali soci aderenti:
A) Principi
1) operare nel campo del disagio psichico e della emarginazione sociale;
2) svolgere un'azione fondata sui principi della condivisione e della solidarietà per l'accoglienza e la cura di persone sofferenti per il disagio psichico, attraverso una serie di opportunità, iniziative e strumenti che rispettino la dimensione umana e la partecipazione allo vita sociale e civile;
3) tendere a svolgere un'azione di denuncia e di lotta alle cause che sono all'origine del disagio ed all'incuria nei confronti delle persone affette da disturbi psichici, anche attraverso specifiche iniziative di carattere politico e culturale;
4) credere che la propria presenza si qualifichi come superamento di antagonismo tra pubblico, privato e privato sociale per la collaborazione di una rete integrata di servizi.
B) Linee programmatiche
1. le strutture terapeutiche comunitarie sono uno strumento di interventi nel campo della terapia dei disturbi psichici, da integrarsi con gli altri livelli: territoriale, di ricovero, di intervento ambulatoriale, di assistenza e di inserimento nel tessuto sociale.
2. Le strutture terapeutiche comunitarie basano il proprio intervento sulla ricerca del consenso e della condivisione, evitando interventi repressivi, ma soprattutto offrendosi come spazio di riprogettazione personale. In esse l'ospite è soggetto attivo di terapia e non semplice oggetto di assistenza o di cure farmacologiche.
3. Il rapporto ospiti/terapeuti dovrà tenere conto della realtà della vita quotidiana, privilegiando aspetti che ad essa si riferiscono, differenziandosi dal modello sanitario ospedaliero anche nell'utilizzo degli operatori di diversa formazione.
4. L'accoglienza degli ospiti deve avvenire tenendo conto delle caratteristiche della struttura terapeutica comunitaria e del soggetto che deve usufruirne, ed è subordinata alla formulazione di un contratto terapeutico che preveda i metodi di intervento, i tempi della verifica dei risultati ottenuti e l'accettazione attiva dell'utente.
5. Ogni struttura terapeutica comunitaria, a seconda del tipo di patologia e delle possibilità residue degli ospiti, svilupperà al proprio interno un modello di organizzazione e di intervento idoneo agli obiettivi che si propone, utilizzando i principi e gli obiettivi della terapia comunitaria (comunità terapeutica, comunità protetta, appartamento protetto, centro diurna...).
6. La struttura fisica ed organizzativa della comunità deve essere tale da non suggerire rapporti di tipo istituzionale quali collegi, prigioni, ospedali, cliniche, ma rapporti di tipo familiare e del vivere comune. Per tale ragione si ritiene necessario che la struttura abitativa sia il più possibile assimilabile a quella della civile abitazione anche dal punto di vista igienico-sanitario e delle normative urbanistiche.
7. La Federazione delle strutture terapeutiche comunitarie promuove gli scambi culturali e di esperienze fra le diverse istituzioni, favorisce un censimento delle stesse con la rilevazione dei dati concernenti le caratteristiche dell'intervento, la tipologia dei pazienti ospitati, i tempi medi di degenza, le caratteristiche dell'invio ed il rapporto con i servizi ospedalieri, territoriali ed ambulatoriali.
8. La Federazione si occupa di indicare e proteggere i principi fondamentali dell'approccio comunitario, promuovendo anche le opportune iniziative di ordine politico amministrativo. Aderiscono pertanto alla Federazione le istituzioni che si ispirano allo sviluppo di un modello culturale e metodologico multidisciplinare di tipo integrato, alternative all'esclusivo modello medico.
Sulla base della condivisione di tali principi comuni l'associazione ha lo scopo di:
a. coordinare a livello nazionale le strutture intermedie che rispondono ai proncipi comunitari (comunità terapeutiche e riabilitative, residenze protette, centri diurni, case famiglia, cooperative di lavoro, ecc.) pubbliche o private o del privato sociale, che operano nel campo dell'assistenza e della terapia di persone sofferenti di disagi psichici, dell'età evolutiva, della psicogeriatria e di altre patologie riconducibili alla psichiatria;
b. creare momenti di incontro, confronto, coagulo e sostegno reciproco tra esperienze diverse al fine di migliorare la qualità dell'intervento terapeutico ed educativo;
c. definire i principi, le finalità, gli strumenti e gli elementi organizzativi fondamentali relativi alle strutture intermedie di cui sopra;
d. promuovere la formazione degli operatori di comunità socio psicoterapeutiche e un loro codice deontologico, tutelandone la dignità, l'integrità professionale e la definizione della figura specifica dell'operatore di comunità;
e. promuovere la ricerca teorico-pratica di nuove modalità di intervento terapeutico e di nuovi modelli organizzativi che siano ripetibili ed atti a rendere più efficace il setting e il lavoro delle comunità;
f. promuovere l'attività rivolta alla pubblicazione di riviste ed atti inerenti alla divulgazione dell'attività della federazione e dei suoi componenti;
g. promuovere ogni azione, a carattere politico, culturale, sindacale e giuridico, a livello di normativa regionale, nazionale ed internazionale, a tutela degli interessi dei vari associati, compresa la sottoscrizione di Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e/o territoriali, coerentemente ai principi della Federazione, .
Art. 4: Durata
L'associazione ha durata fino al 2050 e potrà essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci assunta a maggioranza dei soci stessi.
TITOLO II
SOCI
Art. 5 - Soci Fondatori e quota associativa
I Gruppi, le Comunità, le Associazioni, le Cooperative intervenuti all'atto costitutivo dell'Associazione sono denominati soci fondatori.
L'entità della quota base associativa è determinata per il primo anno, e così per gli anni successivi, in sede di Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Nazionale. La quota associativa è dovuta da ciascun socio, fondatore o ordinario, in funzione dei posti letto autorizzati a ciascuna struttura socia, nell'anno preso in considerazione, moltiplicando per il numero dei posti letto autorizzati la quota base decisa in assemblea.
E' fatto obbligo ai soci, comunicare all'Associazione tutte le strutture possedute, sotto la medesima ragione sociale. Ricorrendo l'ipotesi di più strutture sotto la medesima ragione sociale, l'entità della quota base associativa può essere ridotta, con effetto dall'anno successivo e su richiesta dell'associato, al cinquanta per cento per la seconda struttura, scendendo al trenta per cento per la terza struttura e per le successive, con conseguente riduzione dei voti all'assemblea nazionale e regionale.Le frazioni di voto eventualmente risultanti non verranno computate nei voti.
Qualora l'assemblea dei soci non deliberasse la quota base associativa per l'anno in corso, verrà applicata l'ultima quota sociale deliberata dall'assemblea.
Il diritto di voto spettante ai soci fondatori viene conseguentemente definito, sia in sede di assemblea ordinaria che straordinaria, sulla base dei seguenti parametri:
- n. 1 voto per ciascuna Comunità residenziale o centro diurno;
- n.1 voto per ogni 10 posti letto autorizzati.
La modifica di tale partecipazione può avvenire con delibera dell'assemblea dei soci assunta con voto favorevole di almeno 2/3 dei soci aventi diritto al voto.
Art. 6 - Soci aderenti
All'Associazione possono partecipare, per adesione successiva alla costituzione, altri Gruppi, Comunità, Cooperative, Associazioni anche di familiari di pazienti psichici e/o psichiatrici nonché Enti Pubblici e Privati che esplichino le stesse attività svolte dai soci fondatori ed aderenti.
Gli enti di cui sopra, interessati ad assumere la qualità di soci, devono inoltrare apposita domanda scritta al Consiglio Nazionale della federazione dalla quale risulti:
a. la specifica dichiarazione di possedere e condividere i principi di comportamento, le linee programmatiche e gli scopi associativi di cui all'articolo 3 del presente Statuto;
b. la specifica dichiarazione di integrale accettazione dello Statuto in vigore;
c. una dichiarazione dalla quale si rilevi che il richiedente si impegni a:
1) collaborare attivamente alle attività della Federazione;
2) partecipare ad una o più Commissioni di lavoro o alle altre forme partecipative indicate dalla Federazione, a seconda della dimensione e delle possibilità;
3) dare garanzie di continuità;
4) dotarsi di uno Statuto compatibile con quello della Federazione;
5) accettare la quota associativa ed il diritto di voto nelle assemblee che determinato dal Consiglio Nazionale.
6) applicare ai propri dipendenti i CCNL sottoscritti da Fenascop per i propri associati o per il comparto; salvo il caso di titolarità e/o applicabilità soggettiva di altro CCNL, applicare comunque ai propri dipendenti trattamento economico non inferiore a quello previsto nel CCNL per le strutture Fenascop.
Il Consiglio Nazionale, riscontrata la formale rispondenza della domanda ai principi di cui sopra, può approvare o meno la domanda medesima, senza obbligo di indicare i motivi che ne hanno determinato l'eventuale mancato accoglimento.
All'atto dell'accettazione della domanda il Consiglio Nazionale determina:
- l'entità della quota associativa annua iniziale, secondo quanto stabilito dall'art. 5;
La deliberazione del Consiglio Nazionale recante l'accettazione o meno della domanda deve essere comunicata, con lettera raccomandata, al soggetto richiedente entro 15 giorni dalla delibera.
In caso di esito positivo l'iter di adesione del nuovo socio si intende completato, a tutti gli effetti, con la comunicazione di cui al precedente comma.
Ad ogni socio ordinario spetta in sede di assemblea ordinaria e straordinaria:
- n. 1 voto per ciascuna Comunità residenziale o centro diurno;
- n.1 voto per ogni 10 posti letto autorizzati.
Art. 7 - Perdita della qualifica di Socio
La perdita della qualifica di Socio avviene per:
- inosservanza degli impegni all'art. 6;
- dimissioni volontarie;
- mancato pagamento della quota associativa annua;
- mancata partecipazione alle attività della Federazione;
- comportamento che danneggia moralmente e materialmente la Federazione.
La perdita della qualifica di Socio deve essere comunicata per iscritto a mezzo di lettera raccomandata al Socio interessato da parte del Consiglio Nazionale. Il Socio può ricorrere entro trenta giorni alla procedura arbitrale prevista all'art. 23 del presente statuto.
Art. 8 - Sostenitori
Alle attività dell'Associazione possono contribuire, senza vincolo associativo anche associazioni e o organismi costituiti da strutture e/o Enti Pubblici mediante la semplice corresponsione di un contributo annuo alle attività svolte dalla Federazione.
La determinazione del contributo annuale verrà stabilito dal Consiglio Nazionale all'atto dell'adesione.
Rappresentanti di tali strutture potranno essere invitati, senza diritto di voto, in qualità di membri consultivi, alle sedute del Consiglio Nazionale.
TITOLO III:
ORGANI DELLA FEDERAZIONE
Art. 9
Organi della Federazione FENASCOP sono:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Nazionale;
- i Comitati Regionali
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Presidente;
- il Segretario Tesoriere;
- il Segretario Generale.
Art. 10 - Competenza dell'assemblea
L'Assemblea dei Soci:
a) determina le linee programmatiche della federazione;
b) approva il bilancio consuntivo e preventivo predisposti da Consiglio Nazionale;
c) determina, secondo percentuali variabili di anno in anno, le risorse finanziarie da assegnare al Consiglio Nazionale, ai Comitati Regionali ed al Fondo Progetti della federazione;
d) elegge i membri del Consiglio nazionale;
e) elegge i membri del Collegio dei revisori dei Conti;
f) nomina il Presidente e due Vicepresidenti;
g) nomina il segretario Tesoriere;
h) approva le eventuali modifiche statutarie proposte dai soci, dai membri del Consiglio Nazionale e dai Revisori dei Conti;
i) approva l'eventuale anticipato scioglimento e/o messa in liquidazione dell'associazione.
Art. 11 - Costituzione e funzionamento
Le assemblee possono essere tenute in prima e seconda convocazione nel luogo e nell'ora indicati nell'avviso che deve essere inviato ai soci, all'indirizzo risultante dal libro dei soci, almeno quindici giorni prima dell'adunanza con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.
L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere convocata anche mediante posta elettronica, con avviso da inviarsi almeno quindici giorni prima della data fissata, all'indirizzo di posta elettronica comunicato all'associazione e annotato nel libro soci. A tal fine il Presidente verifica che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso mediante elenco comunicatogli dal fornitore di accesso Internet (provider).
Hanno diritto a partecipare all'assemblea i soci fondatori e aderenti in regola con il versamento delle quote dagli stessi dovute.
Nelle assemblee ogni socio può esprimere tanti voti quanti allo stesso risultano attribuiti in sede di costituzione dell'Associazione o all'atto dell'ammissione a socio.
Ogni socio può dare delega, ad un altro Socio avente diritto di partecipare all'assemblea, a sostituirlo purché il socio delegato non ricopra la carica di membro del Consiglio Nazionale o di Revisore dei Conti. Non è ammesso il cumulo di deleghe in capo ad ogni socio da parte di più di tre soci.
L'assemblea ordinaria è convocata:
1) per l'approvazione del consuntivo al massimo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario
2) per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno finanziario successivo e per la determinazione delle risorse finanziarie da assegnare al Consiglio nazionale, ai Comitati regionali, ed al fondo Progetti entro e non oltre il 15 dicembre di ogni anno;
3) su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.
L'assemblea straordinaria è convocata per gli argomenti di cui alle lettere h) ed i) dell'art. 10.
L'assemblea e' presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento o assenza, dal Vicepresidente; in mancanza anche del Vicepresidente, dalla persona indicata dall'assemblea.
Il verbale dell'assemblea è redatto dal Segretario Tesoriere e riportato sul libro verbali Assemblee. L'assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita quando sono presenti e/o rappresentati almeno la maggioranza dei Soci in prima convocazione e qualunque sia il numero dei soci in seconda convocazione. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti spettanti agli intervenuti.
Art. 11 bis Riunioni in video conferenza
L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può riunirsi mediante videoconferenza o con altre forme di convocazione, riunione o votazione rese possibili dallo sviluppo della tecnologia, purché venga garantita la possibilità dei soci di ricevere l'avviso di convocazione nei termini e con i contenuti previsti dall'art. 11 e siano rispettate le condizioni previste dal presente articolo.
Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicate le sedi ove sarà possibile per i soci partecipare all'assemblea. Dovranno essere previste almeno tre sedi.
In ogni sede secondaria verrà nominato un rappresentante con funzione di "presidente" e un rappresentante con funzioni di "segretario", che sotto la supervisione del Presidente e del Segretario dell'Assemblea "Generale", verificheranno la presenza dei soci, la validità delle deleghe, la possibilità di intervento in tempo reale da parte di tutti i soci, la regolarità delle votazioni, e daranno esecuzione alle direttive del Presidente dell'Assemblea "Generale".
L'assemblea in tal modo convocata è validamente costituita se sono presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci.
Condizione essenziale per la validità dell'assemblea e delle sue deliberazioni in tali forme convocata e tenuta, è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e deve pure trovarsi il Segretario della riunione (Sede principale), onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse possibile tecnicamente il collegamento con tutte le sedi, l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.
Nel caso in cui, per motivi tecnici, nel corso dell'assemblea venisse sospeso il collegamento con le sedi secondarie, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente dell'Assemblea "Generale" e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.
In caso di contestazione, potrà essere utilizzata dal Segretario e dal Presidente dell'Assemblea "Generale" quale prova della presenza dei soci la videoregistrazione della conferenza o altro mezzo reso possibile dallo sviluppo della tecnologia.
Art. 12 - Consiglio Nazionale
Il consiglio Nazionale della Federazione FENASCOP è composto da un minimo di 7 a un massimo di 15 membri eletti dall'assemblea dei Soci sulla base delle designazioni pervenute dai Soci almeno dieci giorni prima della riunione. Ogni membro eletto può essere sostituito dal Socio che lo ha designato con altro nominativo che viene cooptato provvisoriamente dal Consiglio Nazionale e sottoposto a ratifica nella prima assemblea successiva. L'assenza non giustificata dalle riunioni del Consiglio Nazionale per tre volte comporta la decadenza del membro dalla carica, con cooptazione di nuovo membro liberamente scelto dal Consiglio Nazionale in sua sotituzione; il membro così cooptato rimane in carica fino alla scadenza del mandato degli altri Consiglieri.
Ai lavori del Consiglio partecipano, con diritto di voto, i Presidenti dei Comitati Regionali, e senza diritto di voto, i rappresentanti regionali designati dalle strutture operanti nelle regioni ove non siano costituiti i Comitati Regionali, nonché, qualora invitati, gli esperti e/o rappresentanti di associazioni e organismi dipendenti da strutture pubbliche.
Il Consiglio dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Esso è convocato dal Presidente, che lo presiede, almeno due volte all'anno, e ogni volta che lo richiedano almeno la metà più uno dei suoi membri. In assenza del Presidente, il Consiglio Nazionale è presieduto dal Vicepresidente o da uno dei membri designato dal Consiglio stesso.
Le delibere del Consiglio Nazionale sono assunte a maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero dei consiglieri con diritto di voto intervenuti alla riunione; in caso di parità nella votazione, il voto del Presidente determina l'esito positivo o negativo della votazione. Le riunioni devono essere convocate con avviso inviato ai membri almeno quindici giorni della riunione, anche mediante fax o con mezzi telematici tra i quali la posta elettronica. Le delibere sono riportate su apposito libro tenuto a cura del Segretario Generale che funge da segretario della riunione. In sua assenza, viene designato dal Consiglio come segretario della riunione uno degli intervenuti, anche senza diritto di voto. Ciascun membro del Consiglio nazionale può rilasciare delega scritta ad altro membro del consiglio ad intervenire e votare in suo nome alla riunione del Consiglio. Ogni membro può avere sino a due deleghe.
Art. 12 bis- Riunione in teleconferenza, videoconferenza, chat
E' ammessa la possibilità che il Consiglio Nazionale possa riunirsi, con avviso inviato ai membri almeno cinque giorni prima della riunione, mediante teleconferenza, videoconferenza, comunicazione videoscritta in tempo reale (chat); in tal caso la riunione si reputa validamente costituita, e le deliberazioni validamente assunte, se intervengono almeno la metà più uno dei consiglieri personalmente, escluse le deleghe.
A tal fine il Consiglio Nazionale può dotarsi di apposito regolamento, da esso deliberato, per disciplinare le modalità del collegamento, le formalità richieste per la verifica del numero legale, nonché per l'adozione e la verbalizzazione delle deliberazioni. Essenziale per la validità della riunione è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; qualora il Consiglio si sia dotato del regolamento di cui al comma precedente, esso deve prevedere espressamente tali requisiti.
Se validamente convocata e costituita, la riunione si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e deve trovarsi pure il segretario della riunione, per consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.
Art. 13 - Compiti del Consiglio nazionale
Il Consiglio Nazionale della Federazione FENASCOP ha i seguenti compiti:
a. accetta i nuovi soci;
b. attua gli indirizzi e le decisioni dell'Assemblea dei Soci;
c. delibera su tutto quanto riguarda le attività dell'associazione, il patrimonio, le entrate, le erogazioni delle spese ordinarie e straordinarie, autorizza dietro presentazione di documenti contabili giustificativi, le spese dei comitati regionali e multiregionali, effettuate nell'anno di competenza, per un importo sino al cinquanta per cento delle quote associative riscosse effettivamente nello stesso anno dai soci appartenenti al Comitato Regionale o multiregionale interessato;
d. predispone ogni anno il bilancio preventivo e consuntivo dell'esercizio da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
e. decide le norme del proprio funzionamento e della propria organizzazione;
f. determina, all'atto dell'adesione, l'ammontare annuo del contributo dovuto dalle associazioni e organismi costituiti da strutture e/o Enti pubblici nella loro qualità di sostenitori della fondazione;
g. può aprire uffici e rappresentanze in Italia e all'estero anche sotto forma di coordinamenti provinciali e regionali.
h. approva, entro il 31 gennaio, nell'ambito delle disponibilità finanziarie assegnate di anno in anno dall'Assemblea al "Fondo Progetti" di cui all'art 2°, il finanziamento dei singoli progetti da finanziare attraverso l'apposito "Fondo Progetti", d'intesa con i Rappresentanti Regionali delle strutture aderenti e non rappresentate in seno ai Comitati Regionali poiché non ancora costituitisi;
i. autorizza la costituzione dei Comitati Regionali o multiregionali;
l. vigila sull'aderenza ai dettati statutari dei Comitati Regionali, impartendo, tramite il Presidente, apposite direttive.
m. ratifica la nomina del Segretario Generale.
n. autorizza il Presidente alla firma di Contratti Collettivi Nazionali per gli associati o per il settore.
Art. 14 - Comitati Regionali e Rappresentanti Regionali
In ogni Regione ove siano presenti 3 strutture aderenti per almeno 30 posti-letto complessivi è costituito, previa autorizzazione del Consiglio Nazionale, un Comitato Regionale composto da un rappresentante per ciascuna struttura.
Le sedute del Comitato Regionale sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni del Comitato Regionale sono assunte a maggioranza dei presenti; ogni rappresentante ha diritto allostesso numero di voti a cui ha diritto in Assemblea Nazionale.
Ciascun Comitato elegge un proprio Presidente al quale compete la rappresentanza, a livello territoriale, della FENASCOP nel rispetto dei principi del presente Statuto e delle direttive emanate dal Consiglio Nazionale.
Il Presidente convoca almeno 2 volte l'anno il Comitato Regionale al fine di:
2) decidere l'attuazione a livello regionale degli indirizzi e decisioni dell'Assemblea e del Consiglio Nazionale;
3) deliberare, a livello regionale, l'organizzazione operativa della Federazione;
4) formulare proposte al Consiglio Nazionale.
Di ogni seduta è redatto, di volta in volta, apposito verbale.
La carica di Presidente del Comitato Regionale è incompatibile con quella di Consigliere e Presidente del Consiglio Nazionale. Egli partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Nazionale.
Nelle Regioni ove non sia costituito il Comitato Regionale, le strutture aderenti nominano, di anno in anno, a maggioranza, un unico Rappresentante Regionale con il compito di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e di concertare il finanziamento dei progetti nell'ambito delle risorse destinate all'apposito Fondo di cui all'art. 20.
In alternativa, due o più regioni ove non sia costituito un Comitato Regionale possono, dietro delibera favorevole del Consiglio Nazionale, costituirsi in Comitato Multiregionale. Tale Comitato opera secondo quanto previsto dal presente statuto per i Comitati Regionali con pari diritti, dotandosi dei relativi organi.
Art. 15 - Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale della federazione Fenascop a livello nazionale ed internazionale.
Può accendere ed estinguere conti correnti bancari, postali ecc. sui quali può operare con potere di firma disgiuntamente dal segretario tesoriere.
Convoca l'assemblea dei Soci, convoca e presiede il Consiglio nazionale, garantisce l'esecuzione delle loro deliberazioni.
In caso di necessità ed urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Nazionale della federazione, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta successiva.
In caso di impedimento è sostituito dal Vicepresidente più anziano di età.
Nomina un Comitato Scientifico ed il Comitato dei Garanti composti da almeno tre membri di comprovata esperienza con il compito anche di esprimere pareri sui progetti finanziabili attraverso il "Fondo progetti" di cui all'Art. 20.
Nomina il Segretario Generale.
Art. 16 - Il Segretario - tesoriere
E' compito del Segretario-tesoriere:
- redigere i verbali delle riunioni dell'assemblea;
- porre in essere ogni atto amministrativo che gli venga richiesto dal Consiglio Nazionale e dal Collegio dei Probiviri;
- gestire i fondi dell'associazione in collaborazione con il Presidente, con potere di firma disgiunto sui conti correnti bancari e postali dell'associazione.
- gestire, in collaborazione con il Presidente, i fondi di anno in anno assegnati dall'Assemblea al Consiglio Nazionale;
Art. 17 - Il Segretario Generale
Il Segretario Generale viene nominato dal Presidente e rimane in carica, fatte salve le sue dimissioni o il caso di revoca in ogni momento da parte del Presidente, per la durata del mandato del Presidente.
La nomina è sottoposta a ratifica nella prima seduta successiva del Consiglio Nazionale.
Il Segretario Generale coadiuva e assiste il Presidente nell'assolvimento delle proprie funzioni, mantiene i rapporti con gli associati e gli organi territoriali dell'associazione. Controlla l'esecuzione delle decisioni del Consiglio Nazionale, del Presidente e dell'Assemblea Nazionale.
Su incarico del presidente o del Consiglio Nazionale, può rappresentare politicamente l'associazione, senza potere impegnare la stessa, in ambiti istituzionali, pubblici e/o privati.
Controlla l'osservanza dello Statuto dell'associazione e sostiene lo sviluppo anche territoriale dell'associazione; partecipa, senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Nazionale e all'Assemblea Nazionale e può partecipare alle riunioni dei Comitati Regionali.
Controlla l'invio delle convocazioni ai soci ed ai membri del Consiglio Nazionale e cura la redazione dei verbali del Consiglio Nazionale.
Art. 18 - Il Collegio dei Revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto fino ad un massimo di tre membri effettivi e di due supplenti che durano in carica tre anni.
Il numero dei revisori effettivi e supplenti viene stabilito all'atto della nomina.
Il Collegio potrà altresì essere composto da un solo revisore.
Il Collegio o il revisore unico esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile, controllando la contabilità della Federazione e la corretta spendita di tutte le risorse ripartite dall'Assemblea tra il Consiglio Nazionale e i Comitati Regionali ed il Fondo progetti.
A tale scopo il Collegio può effettuare verifiche anche presso le singole strutture e i Comitati Regionali.
Art. 19 Compensi e rimborsi spese
Le cariche sociali assunte in sede Fenascop sono, normalmente, a titolo gratuito. Sono comunque riconosciuti rimborsi spese, adeguatamente documentati, per le attività svolte per l'associazione a livello nazionale e regionale. Il Consiglio Nazionale o i singoli Comitati regionali nell'ambito di propria competenza possono decidere di riconoscere un compenso annuale per alcune cariche sociali, o altrimenti decidere di corrispondere il relativo compenso professionale per l'opera prestata dai soggetti ricoprenti cariche sociali nazionali o regionali.
TITOLO IV
PATRIMONIO - FONDO PROGETTI - RENDICONTO FINANZIARIO
Art. 20 - Patrimonio
Il Patrimonio della Federazione FENASCOP è costituito da:
a. quote associative;
b. contribuzioni dei sostenitori;
c. beni acquisiti con il contributo dei soci;
d. contribuzioni di Enti Pubblici e Privati;
e. donazioni, lasciti e contributi volontari versati da chicchessia.
Art. 21- Fondo - Progetti
E' istituito un Fondo-Progetti a cui, entro il 15 dicembre di ogni anno, l'Assemblea provvede ad assegnare una quota, percentualmente variabile, dell'ammontare complessivo delle risorse disponibili. Il "Fondo Progetti'" è destinato a finanziare i progetti presentati dalle strutture non rappresentate in seno ai Comitati Regionali ed approvati dal Consiglio Nazionale nelle sedute all'uopo allargate alla partecipazione dei Rappresentanti Regionali ai sensi dell'art. 13.
Art. 22 - Rendiconto finanziario
Il Rendiconto finanziario dell'Associazione è redatto in base annua e termina con il 31 dicembre di ogni anno.
TITOLO V - Estinzione - Clausola compromissoria
Art. 23 Estinzione
In caso di estinzione della Federazione il patrimonio residuo, detratte le spese delle obbligazioni verso terzi, sarà devoluto ad Enti con scopi similari.
Art. 24 clausola compromissoria
Ad eccezione delle controversie riguardanti il pagamento delle quote associative e il provvedimento di esclusione del socio dall'associazione, tutte le controversie che potranno sorgere tra un socio e l'associazione in relazione all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto saranno risolte, mediante arbitrato rituale, da un collegio composto da tre arbitri, i primi due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo dai due arbitri come sopra nominati o, in difetto, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Savona, il quale provvederà anche a nominare l'arbitro per la parte che non avesse provveduto a nominarlo. L'arbitrato avrà sede in Savona e il giudizio avrà luogo secondo equità. Il lodo deve essere emesso entro il termine di novanta giorni dal momento dell'accettazione dell'incarico da parte dell'ultimo arbitro nominato, termine prorogabile una sola volta per un massimo di altri novanta giorni. La decisione si intende deferita in arbitrato nel momento in cui è stato notificato da una delle parti all'altra l'atto di nomina del proprio arbitro, con l'invito a procedere ad analoga designazione. La nomina dovrà contenere, a pena di inefficacia, l'accettazione dell'incarico da parte del rispettivo arbitro. Le spese relative all'arbitrato e il compenso degli arbitri saranno decise dagli arbitri che le porranno a carico della parte soccombente.