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MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 29 marzo 2001, n.182
Regolamento concernente la individuazione della figura
del tecnico della riabilitazione psichiatrica.
(GU n. 115 del 19-5-2001)
a cura di Gennaro
Esposito
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre
1992,
n. 502, recante: "Riordino della disciplina
in materia
sanitaria,
a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.
421", nel
testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517;
Ritenuto
che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta
al Ministro
della sanita' di individuare con proprio decreto
le
figure
professionali da formare ed i relativi profili, relativamente
alle aree
del personale sanitario infermieristico, tecnico e della
riabilitazione;
Ritenuto
di individuare con singoli provvedimenti
le figure
professionali;
Visto
il proprio decreto 17 gennaio 1997 con il quale
e' stata
individuata
la figura e relativo profilo professionale del tecnico
dell'educazione
e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale;
Visti
i propri decreti 17 gennaio 1997 con i quali
sono state
individuate
le figure e relativi
profili professionali
dell'assistente
sanitario e del terapista occupazionale;
Visto
il proprio decreto 8 ottobre 1998, n. 520, con il quale e'
stata
individuata la figura e relativo profilo
professionale
dell'educatore
professionale;
Ritenuto,
per evitare duplicazioni di funzioni presenti
nelle
figure
di assistente sanitario e di terapista occupazionale,
gia'
individuate,
e nella nuova figura dell'educatore professionale, di
procedere
alla soppressione della figura professionale di tecnico
dell'educazione
e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale e
contestualmente
di individuare la nuova figura del tecnico
della
riabilitazione
psichiatrica;
Ritenuto
di dover garantire il completamento degli
studi agli
studenti
gia' iscritti ai corsi di tecnico dell'educazione e della
riabilitazione
psichiatrica e psicosociale e di equiparare,
con
riferimento
al profilo ed agli ordinamenti didattici
delle due
figure,
il titolo conseguito a quello di educatore professionale;
Visto
il parere del Consiglio Superiore di Sanita, espresso nella
seduta del 30
settembre 1998;
Visto
il parere del Consiglio di Stato espresso nella
adunanza
generale del
7 giugno 1999;
Vista
la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista
la nota, in data 5 luglio 1999, con
cui lo schema di
regolamento
e' stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge
23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei
Ministri;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1.
E' soppressa la figura professionale di tecnico dell'educazione
e
della riabilitazione psichiatrica e psicosociale di cui al decreto
del
Ministro della sanita' 17 gennaio 1997, n. 57, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
n. 61 del 14 marzo 1997.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto,
dell'amministrazione competente per materia,
ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3,
del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione
delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato
il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 6 del
decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'art.
1 della legge
23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente:
"Art. 6 (Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed
Universita). - 1. Le regioni,
nell'ambito della
programmazione regionale, stipulano specifici protocolli
d'intesa con le universita' per regolamentare l'apporto
alle attivita' assistenziali del servizio sanitario delle
facolta' di medicina, nel rispetto delle loro finalita'
istituzionali didattiche e scientifiche. Le universita'
contribuiscono, per quanto di competenza, all'elaborazione
dei piani sanitari regionali. La programmazione sanitaria,
ai fini dell'individuazione della dislocazione
delle
strutture sanitarie, deve tener conto della
presenza
programmata delle strutture universitarie. Le universita' e
le regioni possono, d'intesa, costituire
i policlinici
universitari, mediante scorporo e trasferimento da singoli
stabilimenti ospedalieri di strutture universitarie
od
ospedaliere, accorpandole in stabilimenti omogenei tenendo
conto delle esigenze della programmazione
regionale. I
rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati,
ove necessario, con appositi accordi tra le universita, le
aziende ospedaliere e le
unita' sanitarie locali
interessate.
2. Per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio
sanitario nazionale, connesse alla
formazione degli
specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali
del
Servizio sanitario nazionale, le universita' e le regioni
stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare
le modalita' della reciproca collaborazione. I rapporti in
attuazione delle predette intese sono regolati con appositi
accordi tra l'universita, le aziende ospedaliere, le unita'
sanitarie locali, gli istituti di ricovero
e cura a
carattere scientifico e gli istituiti
zooprofilattici
sperimentali. Ferma restando la disciplina di cui al dereto
legislativo 8 agosto 1991, n. 257,
sulla formazione
specialistica, nelle scuole di specializzazione attivate
presso le predette strutture sanitarie in
possesso dei
requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del citato decreto
legislativo n. 257/1991, la titolarita' dei
corsi di
insegnamento previsti dall'ordinamento
didattico
universitario e' affidata ai dirigenti delle
strutture
presso le quali si svolge la
formazione stessa, in
conformita' ai protocolli d'intesa di cui al comma 1. Ai
fini della programmazione del numero degli specialisti da
formare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del
decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, tenendo anche
conto delle esigenze conseguenti
alle disposizioni
sull'accesso alla dirigenza di cui all'art. 15 del presente
decreto. Il diploma di specializzazione conseguito presso
le predette scuole e' rilasciato a firma
del direttore
della scuola e del rettore dell'universita' competente.
Sulla base delle esigenze di formazione e di prestazioni
rilevate dalla programmazione regionale, analoghe modalita'
per l'istituzione dei corsi di specializzazione
possono
essere previste per i presidi ospedalieri
delle unita'
sanitarie locali, le cui strutture siano in possesso
dei
requisiti di idoneita' previsti dall'art. 7 del
decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 257.
3. A norma dell'art. 1, lettera o),
della legge
23 ottobre 1992, n. 421, la formazione
del personale
sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione
avviene in sede ospedaliera ovvero presso, altre strutture
del Servizio sanitario nazionale e istituzioni
private
accreditate. I requisiti di idoneita' e l'accreditamento
delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
d'intesa con il Ministro della sanita. Il Ministro della
sanita' individua con proprio
decreto le figure
professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo
ordinamento didattico e definito, ai sensi
dell'art. 9
della legge 19 novembre 1990, n. 341,
con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e
tecnologica, emanato di concerto con il Ministro
della
sanita. Per tali finalita' le regioni e le
universita'
attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento
dei corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990,
n. 341. La titolarita' dei corsi di insegnamento previsti
dall'ordinamento didattico universitario e' affidata
di
norma a personale del ruolo sanitario dipendente
dalle
strutture presso le quali si svolge la formazione stessa,
in possesso dei requisiti previsti.
I rapporti in
attuazione delle predette intese sono regolati con appositi
accordi tra le universita, le aziende
ospedaliere, le
unita' sanitarie locali, le istituzioni pubbliche private
accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico. I diplomi conseguiti' sono rilasciati a firma
del responsabile del corso e del rettore dell'universita'
competente. L'esame finale, che consiste
in una prova
scritta ed in una prova pratica, abilita
all'esercizio
professionale. Nelle commissioni di esame e' assicurata la
presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove
costituiti. I corsi di studio
relativi alle figure
professionali individuate ai sensi del presente articolo e
previsti dal precedente ordinamento che non siano
stati
riordinati ai sensi del citato
art. 9 della legge
19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a
decorrere dal 1o gennaio 1994, garantendo, comunque,
il
completamento degli studi agli studenti che si iscrivono
entro il predetto termine al primo
anno di corso. A
decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente
decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati
dal precedente ordinamento e' in ogni caso richiesto
il
possesso di un diploma di scuola secondaria superiore
di
secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole
ed ai
corsi disciplinati dal precedente ordinamento
e per il
predetto periodo temporale passanti accedere gli aspiranti
che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria
superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai
soggetti in possesso del diploma di
scuola secondaria
superiore di secondo grado.
4. In caso di mancata stipula dei protocolli di intesa
di cui al presente articolo, entro centoventi giorni dalla
costituzione delle nuove unita' sanitarie locali e delle
aziende ospedaliere, previa diffida, gli
accordi sono
approvati dal Presidente del Consiglio dei
Ministri su
proposta dei Ministri della sanita' e dell'universita'
e
della ricerca scientifica e tecnologica.
5. Nelle strutture delle facolta' di
medicina e
chirurgia il personale laureato medico ed odontoiatra
di
ruolo in servizio alla data del 31 ottobre 1992, dell'area
tecnico-scientifica e socio-sanitaria, svolge anche
le
funzioni assistenziali. In tal
senso modificato il
contenuto delle attribuzioni dei profili del collaboratore
e del funzionario tecnico socio-sanitario in possesso del
diploma di laurea in medicina
e chirurgia ed in
odontoiatria. E' fatto divieto alle universita' di assumere
nei profili indicati i laureati in medicina e chirurgia ed
in odontoiatria".
- Il testo dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n.
421 (Delega al Governo per la razionalizzazione
e la
revisione delle discipline in materia
di sanita. di
pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale),
e' il seguente:
"Art. 1 (Sanita). - 1. Ai fini
della ottimale e
razionale utilizzazione delle risorse destinate al Servizio
sanitario nazionale, del perseguimento della
migliore
efficienza del medesimo a garanzia del
cittadino, di
equita' distributiva e del contenimento
della spesa
sanitaria, con riferimento all'art. 32 della Costituzione,
assicurando a tutti i cittadini il libero accesso alle cure
e la gratuita' del servizio nei limiti e secondo i criteri
previsti dalla normativa vigente in materia, il
Governo
della Repubblica, sentita la Conferenza permanente per
i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e' delegato ad emanare, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore
della presente
legge, uno a piu' decreti legislativi con l'osservanza dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordinare la disciplina dei ticket e dei prelievi
contributivi, di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio
1986, n. 41, e successive modificazioni ed integrazioni,
sulla base del principio dell'uguaglianza di trattamento
dei cittadini, anche
attraverso l'unificazione
dell'aliquota contributiva, da rendere proporzionale entro
un livello massimo di reddito;
b) rafforzare le misure contro le evasioni
e le
elusioni contributive e contro i comportamenti
abusivi
nella utilizzazione dei servizi.
anche attraverso
l'introduzione di limiti e modalita' personalizzate
di
fruizione delle esenzioni;
c) completare il riordinamento del Servizio sanitario
nazionale, attribuendo alle regioni
e alle province
autonome la competenza in materia di
programmazione e
organizzazione dell'assistenza sanitaria e riservando allo
Stato, in questa materia, la programmazione
sanitaria
nazionale, la determinazione di livelli
uniformi di
assistenza sanitaria e delle relative quote capitarie
di
finanziamento, secondo misure tese
al riequiibrio
territoriale e strutturale, d'intesa con
la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le
province autonome di Trento e di Bolzano; ove tale intesa
non intervenga entro trenta giorni il Governo
provvede
direttamente;
d) definire i principi organizzativi delle unita'
sanitarie locali come aziende
infraregionali con
personalita' giuridica, articolate secondo i principi della
legge 8 giugno 1990, n. 142, stabilendo comunque che esse
abbiano propri organi di gestione e prevedendo un direttore
generale e un collegio dei revisori
i cui membri, ad
eccezione della rappresentanza del Ministero del tesoro,
devono essere scelti tra i revisori contabili
iscritti
nell'apposito registro previsto dall'art. 1 del
decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
La definizione,
nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di
indirizzo per l'impostazione programmatica delle attivita,
l'esame del bilancio di previsione e del conto consuntivo
con la remissione alla regione delle relative osservazioni,
le verifiche generali sull'andamento delle attivita'
per
eventuali osservazioni utili nella predisposizione di linee
di indirizzo per le ulteriori
programmazioni sono
attribuiti al sindaco o alla conferenza dei sindaci ovvero
dei presidenti delle circoscrizioni
di riferimento
territoriale. Il direttore generale, che deve essere
in
possesso del diploma di laurea e di requisiti di comprovata
professionalita' ed esperienza gestionale e organizzativa,
e' nominato con scelta motivata dalla
regione o dalla
provincia autonoma tra gli iscritti all'elenco nazionale da
istituire presso il Ministero della sanita' ed e' assunto
con contratto di diritto privato a termine; e' coadiuvato
da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario
in possesso dei medesimi requisiti soggettivi,
assunti
anchessi con contratto di diritto privato a termine, ed e'
assistito per le attivita' tecnico-sanitarie
da un
consiglio dei sanitari, composto da medici, in maggioranza,
e da altri sanitari laureati, nonche' da una rappresentanza
dei servizi infermieristici e dei tecnici sanitari; per la
provincia autonoma di Bolzano e' istituito apposito elenco
provinciale tenuto dalla stessa nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di
bilinguismo e riserva
proporzionale dei posti nel pubblico impiego; per la Valle
d'Aosta e' istituito apposito elenco regionale tenuto dalla
regione stessa nel rispetto delle norme
in materia di
bilinguismo;
e) ridurre il numero delle unita' sanitarie locali,
attraverso un aumento della loro estensione territoriale,
tenendo conto delle specificita' delle aree montane;
f) definire i principi relativi ai poteri di gestione
spettanti al direttore generale;
g) definire principi relativi ai
livelli di
assistenza sanitaria uniformi e obbligatori, tenuto conto
della peculiarita' della categoria di assistiti
di cui
all'art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, espressi
per le attivita' rivolte agli individui
in termini di
prestazioni, stabilendo comunque l'individuazione
della
soglia minima di riferimento, da garantire
a tutti i
cittadini, e il parametro capitario di finanziamento
da
assicurare alle regioni e alle province
autonome per
l'organizzazione di detta assistenza, in coerenza con
le
risorse stabilite dalla legge finanziaria;
h) emanare, per rendere piene ed
effettive le
funzioni che vengono trasferite alle
regioni e alle
province autonome, entro il 30 giugno 1993, norme per
la
riforma del Ministero della sanita' cui rimangono funzioni
di indirizzo e di coordinamento, nonche' tutte le funzioni
attribuite dalle leggi dello Stato per la sanita' pubblica.
Le stesse norme debbono prevedere altresi
il riordino
dell'istituto superiore di sanita, dell'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro (ISPESL)
nonche' degli istituti di ricovero
e cura carattere
scientifico e degli istituti zooprofilattici. Dette norme
non devono comportare oneri a carico dello Stato;
i) prevedere l'attribuzione, a
decorrere dal
1o gennaio 1993, alle regioni e alle province autonome dei
contributi per le prestazioni del Servizio
sanitario
nazionale localmente riscossi con riferimento al domicilio
fiscale del contribuente e la contestuale riduzione
del
Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all'art.
51 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, e successive
modificazioni; imputare alle regioni e
alle province
autonome gli effetti finanziari per gli eventuali livelli
di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi, per le
dotazioni di presidi e di posti letto
eccedenti gli
standard previsti e per gli eventuali disavanzi di gestione
da ripianare con totale esonero finanziario dello Stato; le
regioni e le province autonome potranno
far fronte ai
predetti effetti finanziari con il
proprio bilancio,
graduando l'esonero dai ticket, salvo restando l'esonero
totale dei farmaci salva-vita, variando in aumento entro il
limite del 6 per cento l'aliquota dei contributi al lordo
delle quote di contributo fiscalizzate per le prestazioni
del Servizio sanitario nazionale, ed entro il limite del 75
per cento l'aliquota dei tributi
regionali vigenti;
stabilire le modalita' ed i termini per la riscossione dei
prelievi contributivi;
l) introdurre norme volte, nell'arco di un triennio,
alla revisione e al superamento dell'attuale regime delle
convenzioni sulla base di criteri di integrazione con
il
servizio pubblico, di incentivazione al contenimento
dei
consumi sanitari, di valorizzazione del volontariato,
di
acquisizione delle prestazioni, da soggetti
singoli o
consortili, secondo principi di qualita' ed economicita,
che consentano forme di assistenza
differenziata per
tipologie di prestazioni. ai fine
di assicurare ai
cittadini migliore assistenza e liberta' di scelta;
m) prevedere che con decreto interministeriale, da
emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente
per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, siano individuale quote di
risorse
disponibili per le forme di assistenza differenziata di cui
alla lettera l);
n) stabilire i criteri per le individuazioni degli
ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione,
compresi i policlinici universitari, e degli ospedali che
in ogni regione saranno destinati a centro di riferimento
della rete dei servizi di emergenza, ai quali attribuire
personalita' giuridica e
autonomia di bilancio,
finanziaria, gestionale e tecnica e prevedere, anche
per
gli altri presidi delle unita' sanitarie locali;
che la
relativa gestione sia informata al principio dell'autonomia
economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi
per
centri di costo, basato sulle prestazioni effettuate, con
appropriate forme di incentivazione per il potenziamento
dei servizi ospedalieri diurni e la deospedalizzazione dei
lungodegenti;
o) prevedere nuove modalita' di rapporto tra Servizio
sanitario nazionale ed universita' sulla base di principi
che, nel rispetto
delle attribuzioni proprie
dell'universita, regolino l'apporto
all'attivita'
assistenziale delle facolta' di medicina,
secondo le
modalita' stabilite dalla programmazione
regionale in
analogia con quanto previsto,
anche in termini di
finanziamento, per le strutture ospedaliere; nell'ambito di
tali modalita' va peraltro regolamentato il rapporto
tra
Servizio sanitario nazionale ed
universita' per la
formazione in ambito ospedaliero del personale sanitario e
per le specializzazioni post-laurea;
p) prevedere il trasferimento
alle aziende
infraregionali e agli ospedali dotati di
personalita'
giuridica e di autonomia organizzativa del
patrimonio
mobiliare e immobiliare gia' di proprieta' dei disciolti
enti ospedalieri e mutualistici che alla data di entrata in
vigore della presente legge fa parte del patrimonio
dei
comuni;
q) prevedere che il rapporto di lavoro del personale
dipendente sia disciplinato in base alle
disposizioni
dell'art. 2 della presente
legge, individuando in
particolare i livelli dirigenziali secondo
criteri di
efficienza, di non incremento delle dotazioni organiche di
ciascuna delle attuali posizioni funzionali e di rigorosa
selezione negli accessi ai nuovi livelli dirigenziali cui
si perverra' soltanto per pubblico concorso, configurando
il livello dirigenziale apicale, per quanto riguarda
il
personale medico e per le altre professionalita' sanitarie.
quale incarico da conferire a dipendenti forniti di nuova,
specifica idoneita' nazionale all'esercizio delle funzioni
di direzione e rinnovabile, definendo le
modalita' di
accesso, le attribuzioni e le responsabilita' del personale
dirigenziale, ivi incluse quelle relative
al personale
medico, riguardo agli interventi preventivi,
clinici,
diagnostici e terapeutici, e la regolamentazione
delle
attivita' di tirocinio e formazione di tutto il personale;
r) definire i principi per garantire i diritti dei
cittadini nei confronti del servizio
sanitario anche
attraverso gli organismi di volontanato e di tutela
dei
diritti, favorendo la presenza e l'attivita' degli stessi
all'interno delle strutture e prevedendo
modalita' di
partecipazione e di verifica
nella programmazione
dell'assistenza sanitaria e nella organizzazione
dei
servizi. Restano salve le competenze ed attribuzboni delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome
di
Trento e di Bolzano;
s) definire i principi ed
i criteri per la
riorganizzazione, da parte delle regioni
e province
autonome, su base dipartimentale, dei presidi multizonali
di prevenzione, di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, cui competono le funzioni di coordinamento
tecnico dei servizi delle unita' sanitarie locali, nonche'
di consulenza e supporto in materia
di prevenzione a
comuni, province o altre amministrazioni pubbliche ed
al
Ministero dell'ambiente; prevedere che i
servizi delle
unita' sanitarie locali, cui competono le funzioni di cui
agli articoli 16, 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, siano organizzati nel dipartimento di prevenzione,
articolato almeno nei servizi di prevenzione ambientale,
igiene degli alimenti, prevenrione e
sicurezza degli
ambienti di lavoro, igiene e sanita' pubblica, veterinaria
in riferimento alla sanita'
animale, all'igiene e
commercializzazione degli alimenti di origine animale
e
all'igiene degli allevamenti
e delle produzioni
zootecniche;
t) destinare una quota del Fondo sanitario nazionale
ad attivita' di ricerca di biomedica finalizzata,
alle
attivita' di ricerca di istituti di rilievo
nazionale,
riconosciuti come tali dalla normativa vi gente in materia,
dell'istituto superiore di sanita' e dell'istituto supemore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL),
nonche' ad iniziative centrali previste da leggi nazionali
riguardanti programmi speciali di interesse
e rilievo
interregionale o nazionale da trasferire
allo stato di
previsione del Ministero della sanita;
u) allo scopo di garantire la puntuale attuazione
delle misure attribuire alla competenza delle regioni
e
delle province autonome, prevedere
che in caso di
inadempienza da parte delle medesime
di adempimenti
previsti dai decreti legislativi di
cui al presente
articolo, il Consiglio dei Ministri, su
proposta del
Ministro della sanita, disponga, previa
diffida, il
compimento degli atti relativi in sostituzione
delle
predette amministrazioni regionali o provinciali;
v) prevedere l'adozione, da parte delle regioni
e
delle province autonome, entro il 1o gennaio
1993, del
sistema di lettura ottica delle prescrizioni
mediche,
attivando. secondo le modalita' previste dall'art. 4, comma
4 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, le apposite
commissioni professionali di verifica. Qualora il termine
per l'attivazione del sistema non fosse rispettato,
il
Ministro della sanita, sentito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni
e le
province autonome di Trento e di Bolzano, attiva i poteri
sostitutivi consentiti dalla legge: ove tale parere non sia
espresso entro trenta giorni
il Ministro provvede
direttamente;
z) restano salve le competenze e le attribuzioni
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano.
2. Sono prorogate fino al 31 dicembre 1993 le norme
dell'art. 4, comma 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
concernenti l'ammissione nel prontuario
terapeutico
nazionale di nuove specialita' che rappresentino modifiche
di confezione o di composizione a di forma o di dosaggio di
specialita' gia' presenti nel prontuario e che comportino
un aumento del costo del ciclo terapeutico.
3. Entro sessanta giorni dalla data
di entrata in
vigore della presente legge il Governo
trasmette alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi
dei decreti legislativi di cui al
comma 1 al fine
dell'espressione del parere da parte delle
Commissioni
permanenti competenti per la materia di cui al
presente
articolo. Le commissioni si esprimono entro quindici giorni
dalla data di trasmissione.
4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di
cui al comma 1 nel rispetto dei
principi e criteri
direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere
delle Commissioni di cui al comma 3, potranno
potranno
essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, fino al
31 dicembre 1993".
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza dei Consiglio dei
Ministri), e' il
seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi
e dei decreti
legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio,
esclusi
quelli relativi a materie riservate
alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non
si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento
delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore
delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro,
quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono
essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare
la
denominazione di "regolamento sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al
visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati
nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro
competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze
di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici
di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici,
mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e
con
funzioni strumentali e loro organizzazione per
funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione
periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli
uffici dirigenziali
generali".





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